Serie A

Squalificati in Serie A 2023/2024 dopo il recupero della 28° giornata

Una giornata di squalifica per Ranieri, ammenda di 5mila euro per la società Fiorentina e 2mila per quella dell’Atalanta

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 giugno 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Gara del 2 giugno 2024 – Recupero decima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione della gara di recupero della decima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta e Fiorentina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni e due accendini, e nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • RANIERI Luca (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

  • MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

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