MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 20 agosto 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata i sostenitori delle Società Bologna, Cagliari, Hellas Verona, Lazio, Milan, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, alcuni fumogeni e dieci bottigliette, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e, nel recinto di giuoco, tre bottigliette in plastica e alcuni bicchieri; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una moneta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, in sede di deflusso, al termine della gara, spintonato un addetto steward di servizio presso il settore, apparentemente senza conseguenze; segnalazione del Responsabile dell’Ordine pubblico.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta e due bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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