MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 novembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata andata i sostenitori delle Società Bologna, Hellas Verona, Lazio, Monza, Napoli, Parma, Roma, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara ed al 28° del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere infine, al 31° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori; nel corso della gara, lanciato due fumogeni e due petardi nel recinto di giuoco, uno di questi, al 30° del primo tempo, in prossimità dei fotografi posizionati all’altezza di una bandierina del calcio d’angolo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato un coro insultante nei confronti del Presidente di altra squadra.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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