MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 novembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Roma, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 18.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; per avere inoltre, al 12° del secondo tempo, lanciato in direzione di un Assistente alcune monetine, una delle quali lo colpiva all’altezza della spalla, senza conseguenze lesive, costringendolo ad allontanarsi dalla sua posizione, determinando, pertanto, l’interruzione della gara per circa due minuti; per avere infine, al 47° del secondo tempo, attinto con uno sputo la gamba del medesimo Assistente; sanzioni attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e c) CGS avendo la Società attivato la procedura di non gradimento dei responsabili dell’accaduto ai sensi dell’art. 27 CGS.
Ammenda di € 13.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi ed alcuni fumogeni; per avere inoltre, al 18° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa, intonato più volte cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere omesso di impedire la presenza nel recinto di giuoco, all’interno dell’area tecnica, di una persona non autorizzata.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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