MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 dicembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata i sostenitori delle Società Bologna, Cagliari, Como, Fiorentina, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo, un bengala ed un seggiolino nel recinto di giuoco, nonché una lattina di birra in direzione degli operatori dei Vigili del Fuoco senza provocare danni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria e, al termine della gara, in direzione dell’Arbitro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato un petardo ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
DE SCIGLIO Mattia (Empoli): per avere, al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto a voce alta una critica irrispettosa al Direttore di gara, alla notifica del provvedimento di espulsione colpiva con un pugno sulla parte superiore della panchina; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PICCIONI Marco (Empoli): per avere, al 17° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva ed avvicinandosi all’area tecnica della squadra avversaria, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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