Una giornata per Tchaouna della Lazio, Linetty e Walukiewicz del Torino, Lucumì del Bologna, Zampano del Venezia e Pedro del Monza
MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 13 gennaio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno i sostenitori delle Società Bologna, Genoa, Internazionale, Juventus, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Torino, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero di scherno nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; nonché a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo e del secondo tempo di circa tre minuti.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e numerosi bicchieri semi pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che causavano l’interruzione della gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e tre bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi soste-nitori, al 45° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- TCHAOUNA Loum (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- LINETTY Karol (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- LUCUMI’ BONILLA Jhon Janer (Bologna): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
- WALUKIEWICZ Sebastian (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- ZAMPANO Francesco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- DE ALMEIDA LOPES Pedro Miguel (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)
- DELPRATO Enrico (Parma): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- MANCINI Gianluca (Roma)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- HOLM Emil Alfons (Bologna)
SECONDA SANZIONE
- KRSTOVIC Nikola (Lecce)
- SOARES DE PAULO Douglas Luiz (Juventus)
PRIMA SANZIONE
- CIURRIA Patrick (Monza)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
- ROVELLA Nicolo (Lazio)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
- COCO BASSEY OUBINA Saul Basilio (Torino)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- KOLASINAC Sead (Atalanta)
- VOJVODA Mergim (Torino)
TERZA SANZIONE
- ASLLANI Kristjan (Internazionale)
- AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma)
- ENGELHARDT Yannik (Como)
- MIRANDA GONZALEZ Juan (Bologna)
- NICOLUSSI CAVIGLIA Hans (Venezia)
- ORISTANIO Gaetano Pio (Venezia)
- BONDO Warren Pierre (Monza)
- RANIERI Luca (Fiorentina)
SECONDA SANZIONE
- BADELJ Milan (Genoa)
- KASSA Lior (Genoa)
- KEMPF Marc Oliver (Como)
- LOVRIC Sandi (Udinese)
- PELLEGRINI Luca (Lazio)
- PIERRET Balthazar Jean (Lecce)
- SCALVINI Giorgio (Atalanta)
PRIMA SANZIONE
- DALLINGA Thijs Jacco Jan (Bologna)
- DIAO DIAOUNE Assane (Como)
- FELICI Mattia (Cagliari)
- JIMENEZ SANCHEZ Alejandro (Milan)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- PICCOLI Roberto (Cagliari)
SECONDA SANZIONE
- MORENTE OLIVA Jose Antonio (Lecce)
- VALENTI Lautaro Rodrigo (Parma)
PRIMA SANZIONE
- TURATI Stefano (Monza)
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- MALECKI Przemyslaw Pawel (Udinese): per avere, al 17° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.
- MOTTA Thiago (Juventus): per avere, all’11° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, affrontato l’allenatore della squadra avversaria causando un alterco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
- VANOLI Paolo (Torino): per avere, all’11° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, affrontato l’allenatore della squadra avversaria causando un alterco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
- PECCHIA Fabio (Parma)
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.