MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 13 gennaio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno i sostenitori delle Società Bologna, Genoa, Internazionale, Juventus, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Torino, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero di scherno nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; nonché a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo e del secondo tempo di circa tre minuti.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e numerosi bicchieri semi pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che causavano l’interruzione della gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e tre bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi soste-nitori, al 45° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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