Due giornate di squalifica per Fadera del Como, una per Maleh dell’Empoli, Comuzzo della Fiorentina, De Winter del Genoa, Dumfries dell’Inter e Kone della Roma
MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 febbraio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. ATALANTA – Soc. TORINO
Il Giudice sportivo,
letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della medesima Procura, acquisiti eventuali ulteriori elementi anche dai responsabili dell’Ordine pubblico, una
dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti denunciati, successivamente al termine della gara, dal calciatore della Soc. Torino Vanja Milinkovic-Savic, nonché in ordine alla individuazione delle persone responsabili dei cori insultanti e discriminatori e alla collaborazione della Società atalantina ai fini della suddetta individuazione.
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Como, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Milan, Monza, Roma, Torino, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti e l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; recidiva reiterata.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un accendino all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria e tre bottigliette semipiene sul terreno di giuoco e diversi bicchieri di plastica semipieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un accendino ed un bicchiere di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
- FADERA Alieu (Como): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere inoltre, al 38° del primo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- MALEH Youssef (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- COMUZZO Pietro (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- DE WINTER Koni (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- DUMFRIES Denzel Justus (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
- KONE Kouadio Emmanue (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- YEBOAH John (Venezia)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN
AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
- IZZO Armando (Monza)
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
- BIJOL Jaka (Udinese)
- COCO BASSEY OUBINA Saul Basilio (Torino)
SESTA SANZIONE
- PISILLI Niccolo (Roma)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- BASTONI Alessandro (Internazionale)
- BRADARIC Domagoj (Hellas Verona)
- GYASI Emmanuel (Empoli)
- KAMARA Hassane (Udinese)
TERZA SANZIONE
- FREULER Remo (Bologna)
- HAPS Ridgeciano Dela (Venezia)
- RAMADANI Ylber (Lecce)
- TAMEZE AOUTSA Adrien Fidele (Torino)
SECONDA SANZIONE
- BELTRAN Lucas (Fiorentina)
- CAMARA Drissa (Parma)
- DIAO DIAOUNE Assane (Como)
- FOLORUNSHO IJIENUA Michael (Fiorentina)
- LYKOGIANNIS Charalampos (Bologna)
- NDOYE Dan (Bologna)
- PERRONE RODRIGUEZ Maximo (Como)
PRIMA SANZIONE
- CAQUERET Maxence (Como)
- MARTINS Kevin Maussi (Monza)
- NIASSE Cheikh Ahmet Ti (Hellas Verona)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
- LUCCA Lorenzo (Udinese)
SECONDA SANZIONE
- BJARKASON Bjarki Steinn (Venezia)
- KARLSSON Karl Jesper (Lecce)
- MILINKOVIC SAVIC Vanja (Torino)
- MOSQUERA BONILLA Daniel Fernando (Hellas Verona)
- POLITANO Matteo (Napoli)
c) ALTRI TECNICI
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
- PELUSO Federico (Fiorentina)
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.