MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 marzo 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata ritorno i sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Genoa Juventus, Lazio, Milan, Monza, Napoli, Roma, Torino, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie di plastica verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, un tifoso al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, sputato all’indirizzo dell’allenatore in seconda della squadra ospitata, senza attingerlo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una lattina verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottiglie in plastica e quattro lattine; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
OTTAVA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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