MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 marzo 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Como, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Roma, Torino, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Ferrovia”, prima dell’inizio della gara, esposto una coreografia contenente un’espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e nel recinto di giuoco, un petardo e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo e al 31° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che costringevano l’Arbitro, in entrambe le occasioni a sospendere la gara per circa un minuto, per avere, inoltre, lanciato, sempre sul terreno di giuoco, due bottigliette in plastica e un oggetto cilindrico; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, alcuni fumogeni e numerose bottiglie di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio della gara.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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