MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 settembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata andata i sostenitori delle Società Fiorentina, Internazionale, Lecce, Milan, Roma e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni e due bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bicchieri di plastica pieni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette di plastica ed un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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