MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’8 ottobre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MONZA per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva una critica irrispettosa al Direttore di gara.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva critiche all’operato arbitrale.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato due bicchieri semipieni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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