MILANO – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 2 maggio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. COSENZA – Soc. PESCARA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 7.38 odierne) in merito alla condotta del calciatore Wladimiro Falcone (Soc. Cosenza) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 48° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1,
lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore calciatore Wladimiro Falcone (Soc. Cosenza) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PESCARA per errata compilazione della distinta di gara. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PISA a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo con circa due minuti di ritardo.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
(Quinta sanzione).
(Decima sanzione)
già diffidato (Quinta sanzione).
già diffidato (Decima sanzione).
(Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 (QUARTA SANZIONE)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
TERZA SANZIONE
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
AMMENDA DI € 1.500,00
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE)
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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