MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 14 febbraio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno sostenitori delle Società Alessandria, Crotone, L.R. Vicenza e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ALESSANDRIA per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro a ritardare l’inizio della gara di circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
HETEMAJ Perparim (Reggina)
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
AMMONITI
TERZA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
Calciomagazine ® since 2005 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy