MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 17 marzo 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Como, Cosenza, Cremonese, Crotone, L.R. Vicenza, Lecce, Monza, Parma, Perugia, Pisa e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società
di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Crotone per avere suoi sostenitori, al 44° ed al 46° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano il Direttore di gara, in entrambe i casi, ad interrompere il giuoco per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma
1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Ascoli a titolo di responsabilità oggettiva per avere omesso di impedire la presenza, nel recinto di giuoco, di un proprio collaboratore non inserito nella distinta di gara che, al 43° del secondo tempo, ostacolava un calciatore avversario nel tentativo di effettuare rapidamente una rimessa laterale, generando, pertanto, momenti di tensione.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Parma per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bottiglia d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. Ascoli per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
DODICESIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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