MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 16 agosto 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Como, Genoa, Modena, Pisa, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. Ternana per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni e due bottigliette sul terreno e nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. Ascoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. Bari per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
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