MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 13 settembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. Cosenza – Soc. Bari
Il Giudice sportivo,
in ordine alla segnalazione di un collaboratore della Procura federale circa un’espressione blasfema da parte di un collaboratore della Soc. Cosenza, percepita a breve distanza, si chiede di conoscere l’esatta collocazione del suddetto collaboratore della società e se la percezione dell’espressione possa essere stata estesa agli altri soggetti presenti.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Benevento, Cosenza, Genoa, Modena, Palermo, Perugia, Pisa, Reggina e Spal hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. Pisa per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica piena d’acqua che colpiva alla schiena un Assistente causandogli momentaneo dolore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. Palermo per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato quattro bicchieri di plastica nel recinto di giuoco e due bicchieri di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. Como per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
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