MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 28 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione della gara disputata nel corso del turno preliminare dei play-off sostenitori delle Società Cagliari. Reggina, Sudtirol e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due accendini; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lettera b) CGS.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno
addebitati sul conto campionato delle società.
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