MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 5 giugno 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione della gara disputata nel corso delle semifinali ritorno play-off sostenitori delle Società Bari, Cagliari e Parma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, nel corso della gara, la regolare ripresa del giuoco, per avere, inoltre, una persona non identificata, provocato tensione con i componenti della panchina avversaria.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BARI per aver omesso di impedire l’ingresso nel recinto di giuoco di persona non autorizzata.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMENDA DI € 5.000,00
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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