MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 23 ottobre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Catanzaro Como, Cosenza, Cremonese, Lecco, Modena, Parma, Pisa, Sampdoria, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, all’8° del primo tempo, lanciato diverse bottigliette d’acqua in direzione di due calciatori della squadra avversaria intenti a battere un calcio d’angolo costringendo, pertanto, il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa un minuto; per avere poi, al 1° ed 11° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; per avere inoltre, nel corso della gara, indirizzato un fascio di luce-laser verso i calciatori della squadra avversaria; per avere infine, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco un accendino che cadeva in prossimità dell’Arbitro intento ad uscire dal recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (TERZA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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