Due giornate di squalifica per Barba del Como, tra quelli per una giornata per Antov della Cremonese, Cuomo del Sudtirol, Girma della Reggiana e Altare del Venezia
MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 12 dicembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società Brescia, Catanzaro, Cosenza, Cremonese, Lecco, Palermo, Parma, Reggiana, Sampdoria e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco un fumogeno e un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- BARBA Federico (Como): per avere, al termine della gara, afferrato per i capelli un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- ANTOV Valentin (Cremonese): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
- CUOMO Giuseppe (Sudtirol): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
- GIRMA Natan (Reggiana): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- ALTARE Giorgio (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- BIANCHETTI Matteo (Cremonese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
- CANESTRELLI Simone (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- DIAKITE Salim (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- MATEJU Ales (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
- PRASZELIK Mateusz Jakub (Cosenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
- SIBILLI Giuseppe (Bari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- CASTAGNETTI Michele (Cremonese)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
- PICCININI Gabriele (Pisa)
- STRIZZOLO Luca (Modena)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
- BRANCA Simone (Cittadella)
- CROCIATA Giovanni (Lecco)
- D’ORAZIO Tommaso (Cosenza)
SESTA SANZIONE
- SERSANTI Alessanro (Lecco)
- VERRE Valerio (Sampdoria)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- ACAMPORA Gennaro (Bari)
- BELLUSCI Giuseppe (Ascoli)
- BOZHANAJ Kleis (Modena)
- CAPORALE Alessandro (Lecco)
- DA CUNHA Lucas (Como)
- GHILARDI Daniele (Sampdoria)
- MURRU Nicola (Sampdoria)
- RICCI Giacomo (Bari)
- ZURKOWSKI Szymon Piotr (Spezia)
TERZA SANZIONE
- ADORNI Davide (Brescia)
- BONNY Ange-yoan Laure (Parma)
- KASAMI Pajtim (Sampdoria)
- PEETERS Daouda (Sudtirol)
- ZUCCON Federico (Cosenza)
SECONDA SANZIONE
- BALOGH Botond (Parma)
- BERTAGNOLI Massimo (Brescia)
- DEL PRATO Enrico (Parma)
- DI FRANCESCO Federico (Palermo)
- DUCA Edoardo (Modena)
- GHIRINGHELLI Luca (Sudtirol)
- MAJER Zan (Cremonese)
- ROMAGNA Filippo (Reggiana)
- ZENNARO Mattia (Feralpisalo’)
PRIMA SANZIONE
- BUTIC Karlo (Feralpisalo’)
- CIMINO Baldovino (Cosenza)
- CRESPI Valerio (Cosenza)
- HAVERI Kevin (Ascoli)
- KRAJNC Luka (Catanzaro)
- LIBERA HERGHELIGIU Denis Andrea (Feralpisalo’)
- NARDI Filippo (Reggiana)
- NEGRO Stefano (Cittadella)
- RICCIO Alessandro Pio (Modena)
- VARELA DJAMANCA Muhamed Serifo (Reggiana)
- VERNA Luca (Catanzaro)
- VINETOT Kevin Mathieu (Sudtirol)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
- CASSATA Francesco (Spezia)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- DAVI Simone (Sudtirol)
- DICKMANN Lorenzo Maria (Brescia)
- GONZALEZ Facundo (Sampdoria)
- PICKEL Charles Mongind (Cremonese)
TERZA SANZIONE
- AMIAN ADOU Kelvin (Spezia)
- VAN DE LOOI Tom (Brescia)
SECONDA SANZIONE
- BENEDYCZAK Adrian Dawid (Parma)
- DEMBELE Ali Bina (Venezia)
- IANNARILLI Antony (Ternana)
- VALENTE Nicola (Palermo)
PRIMA SANZIONE
- AMBROSINO DI BRUTTOPILO Giuseppe (Catanzaro)
- D’UFFIZI Simone (Ascoli)
- TESSIORE Andrea (Cittadella)
c) ALLENATORI
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
- CASTORI Fabrizio (Ascoli)
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- PIZZIMENTI Marcello (Reggiana): per avere, al 46° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo espressioni irriguardose al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- GIANNITTI Marco (Ascoli): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
- PERNA Armando (Cosenza): per avere, al 21° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente. Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.