Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 27 dicembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Catanzaro, Cittadella, Cosenza, Lecco, Modena, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato tre bottiliette in plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PISA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TERNANA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (TERZA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (SECONDA SANZIONE)
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy