MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 13 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Catanzaro, Como, Cremonese, Modena, Palermo, Reggiana, Spezia, Sudtirol e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette di plastica vuote e tre bicchieri nel recinto di giuoco;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma
1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CATANZARO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
TERZA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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