MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 5 marzo 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese, Feralpisalò, Lecco, Modena, Palermo, Reggiana, Sampdoria e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, numerosi petardi e quindici fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco alcuni petardi e quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria un fumogeno; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e nel recinto tre petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
DODICESIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
SESTA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
Calciomagazine ® 2005 - 2024 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy Policy - Cookie Policy