MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 12 marzo 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della non giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Catanzaro, Como, Cremonese, Feralpisalò, Lecco, Modena, Palermo, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni e due petardi sul terreno di giuoco che, costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara due volte per un totale di circa tre minuti; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 28° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente. Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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