Una giornata di squalifica per Coulibaly e Gomes (Palermo), Barbieri (Pisa), Bellemo (Como), Bertagnoli (Brescia) e Manconi (Modena)
MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 2 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Como, Cosenza, Cremonese, Modena, Palermo, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol, Ternana e Veneziahanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, un chiodo lungo circa quindici centimetri;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- GOMES Claudio Amarild (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- BARBIERI Tommaso (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- BELLEMO Alessandro (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- BERTAGNOLI Massimo (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- COULIBALY Mamadou (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- MANCONI Jacopo (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
- SIBILLI Giuseppe (Bari)
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
- TUTINO Gennaro (Cosenza)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- CALABRESI Arturo (Pisa)
- MERKAJ Silvio (Sudtirol)
TERZA SANZIONE
- CASASOLA Tiago Matias (Ternana)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
- PIERAGNOLO Edoardo (Reggiana)
- PRASZELIK Mateusz Jakub (Cosenza)
- SALVI Alessandro (Cittadella)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
- PAGHERA Fabrizio (Brescia)
- PONSI Fabio (Modena)
SETTIMA SANZIONE
- LUPERINI Gregorio (Ternana)
- NEGRO Stefano (Cittadella)
SESTA SANZIONE
- CIGARINI Luca (Reggiana)
- COTALI Matteo (Modena)
- PERGREFFI Antonio (Modena)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- AMATUCCI Francesco (Cittadella)
- CARACCIOLO Antonio (Pisa)
- FRABOTTA Gianluca (Cosenza)
- PARIGINI Vittorio (Lecco)
TERZA SANZIONE
- CAMPORESE Michele (Cosenza)
- CARRIERO Giuseppe Mattia (Cittadella)
- MELEGONI Filippo (Reggiana)
- NAGY Adam (Spezia)
- STRENG David Jeremiah (Ascoli)
c) PREPARATORI ATLETICI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- TAPARELLI Stefano (Modena): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.