MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 16 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Como, Cosenza, Cremonese, Lecco, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni in direzione di un settore occupato dalla tifoseria avversaria, un petardo e tre fumogeni nel recinto di giuoco oltre ad un fumogeno che lanciato colpiva, senza alcuna conseguenza, uno steward nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
QUINDICESIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
DODICESIMA SANZIONE
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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