MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 2 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Como, Cremonese, Feralpisalò, Lecco, Modena, Pisa, Reggiana, Sampdoria e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica semi-pieni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, al 37° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)
AMMONIZIONE
DODICESIMA SANZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
DODICESIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
NON ESPULSI
AMMENDA DI € 5.000,00
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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