MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione dell’11 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Catanzaro, Como, Cosenza, Cremonese, Lecco, Modena, Parma, Reggiana, Spezia, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 17.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco alcuni fumogeni costringendo l’Arbitro, al 10° del primo tempo, ad interrompere momentaneamente la gara, ed alcuni petardi uno dei quali feriva leggermente il Responsabile dell’Ordine Pubblico; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due petardi ed alcuni fumogeni costringendo l’Arbitro, al 15° del secondo tempo, ad interrompere momentaneamente la gara; per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dei sostenitori della squadra avversari; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, durante il minuto di silenzio, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni e due petardi uno dei quali feriva leggermente una persona posizionata a bordo campo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi ad alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni ed alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo ed alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, lanciato sul terreno di giuoco cinque fumogeni causando, in un’occasione, la momentanea interruzione della gara; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)
DODICESIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
AMMONITI
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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