MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 5 settembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata sostenitori delle Società Bari, Cremonese, Lecco, Modena, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Sudtirol, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. PARMA per avere, nel corso del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione del portiere della squadra avversaria, alcune monete una delle quali lo colpiva senza conseguenze lesive e un fumogeno che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara più volte per circa sei minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una oggetto di piccole dimensioni e nel recinto di giuoco una bottiglietta in plastica con il tappo; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lettera b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere, al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (SECONDA SANZIONE)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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