Ammenda di 10mila euro per la società Ternana, 2.500 euro per Catanzaro, 2mila per Ascoli, 1.000 per Lecco
MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 28 settembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Como, Lecco, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, quattro petardi e tre fumogeni nel recinto di giuoco e alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette di plastica vuote nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (TERZA SANZIONE)
- TUTINO Gennaro (Cosenza): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- KABASHI Elvis (Reggiana)
SECONDA SANZIONE
- MARRONE Luca (Lecco)
- PEDROLA FORTUNY Estanislau (Sampdoria)
PRIMA SANZIONE
- RISPOLI Andrea (Cosenza)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- BALESTRERO Davide (Feralpisalo’)
- BIANCO Alessandro (Reggiana)
- CEPPITELLI Luca (Feralpisalo’)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- BISOLI Dimitri (Brescia)
- DIAKITE Salim (Ternana)
- MARIN Marius Mihai (Pisa)
- STOJANOVIC Petar (Sampdoria)
SECONDA SANZIONE
- BORINI Fabio (Sampdoria)
- CUTRONE Patrick (Como)
- DA CUNHA Lucas (Como)
- DI CESARE Valerio (Bari)
- FONTANAROSA Alessandro (Cosenza)
- JURESKIN Roko (Pisa)
- KOUDA Rachid (Spezia)
- LOCHOSHVILI Luka (Cremonese)
- MANCONI Jacopo (Modena)
- MURRU Nicola (Sampdoria)
- PIERAGNOLO Edoardo (Reggiana)
- PITTARELLO Filippo Maria (Cittadella)
- SIBILLI Giuseppe (Bari)
- TOURE Idrissa (Pisa)
PRIMA SANZIONE
- BARRECA Antonio (Sampdoria)
- BONNY Ange–yoan Laure (Parma)
- BUSIO Gianluca Cristi (Venezia)
- CISTANA Andrea (Brescia)
- CRNIGOJ Domen (Reggiana)
- DEGLI INNOCENTI Duccio (Lecco)
- GIORGINI Andrea (Sudtirol)
- GOMES Claudio Amarild (Palermo)
- LUCIONI Fabio (Palermo)
- MOREO Stefano (Pisa)
- NESTOROVSKI Ilija (Ascoli)
- PONSI Fabio (Modena)
- PYYHTIA Niklas Anton Ju (Ternana)
- RAIMONDO Antonio (Ternana)
- RODRIGUEZ Pablo (Ascoli)
- SALVI Alessandro (Cittadella)
- VICARI Francesco (Bari)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- BRANCA Simone (Cittadella)
SECONDA SANZIONE
- PIZZIGNACCO Semuel (Feralpisalo’)
c) ALLENATORI
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
- CORINI Eugenio (Palermo)
PRIMA SANZIONE
- PECCHIA Fabio (Parma)
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- MARCHETTI Stefano (Cittadella): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.