MILANO – Il Giudice Sportivo avv. Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 26 agosto 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. SPEZIA – Soc. FROSINONE
Considerato che dalla documentazione trasmessa dalla Procura federale, si rileva che non sono state acquisite le dichiarazioni del calciatore n.11 dello Spezia, sig. Falcinelli, si chiede di acquisirle quale supplemento di indagine necessario alla conclusione del procedimento.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata sostenitori delle Società Brescia, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Cremonese, Juve Stabia, Mantova, Palermo, Pisa, Reggiana, Sampdoria e Sudtirol hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava un’interruzione di circa trenta secondi e una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere, al 14° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE)
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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