Cinque giornate di squalifica per Tello della Salernitana, due per Moncini del Brescia, tra quelli per una Cassata, Gerbo, Lucchesi, Borrelli
MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 14 gennaio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Carrarese, Cesena, Cosenza, Pisa, Reggiana e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, a causa di un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, costretto l’Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto; come da protocollo, veniva effettuato l’annuncio del comunicato contro la discriminazione; i sostenitori del predetto coro erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per l’8% dei tifosi presenti nel settore.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere una decina di propri sostenitori, al 39° del primo tempo, a causa di espressioni discriminatorie rivolte ad un calciatore della squadra avversaria, costretto l’Arbitro a sospendere la gara per alcuni minuti; per avere inoltre un suo sostenitore, al 27° del primo tempo, lanciato una scarpa sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato un petardo e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione. attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio secondo tempo di circa due minuti.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- TELLO MUNOZ Andres Felipe (Salernitana): per avere, al 47° del secondo tempo, avvicinandosi con fare minaccioso, colpito con uno schiaffo la mano del Quarto Ufficiale in segno di dissenso nei confronti di una decisione arbitrale; all’atto del provvedimento di espulsione applaudiva in maniera ironica il Direttore di gara.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- MONCINI Gabriele (Brescia): per avere, al termine della gara, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- CASSATA Francesco (Spezia): per avere, al 35° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria.
- GERBO Alberto (Juve Stabia): per avere, al 35° del primo tempo, alzandosi dalla panchina assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria.
- LUCCHESI Lorenzo (Reggiana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- BORRELLI Gennaro (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
- DI SERIO Giuseppe (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- JURIC Ante Matej (Brescia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
- KOUAN Oulai Christian (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- KOURFALIDIS Christos (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- WISNIEWSKI Przemyslaw (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- PITTARELLO Filippo Maria (Catanzaro)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- FERRARI Gian Marco (Salernitana)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
- CALO Giacomo (Cesena)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
- BENALI Ahmad (Bari)
- MARIN Marius Mihai (Pisa)
- SANTORO Simone (Modena)
SETTIMA SANZIONE
- BUGLIO Davide (Juve Stabia)
SESTA SANZIONE
- BRANCA Simone (Cittadella)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- AMATUCCI Lorenzo (Salernitana)
- D’ORAZIO Tommaso (Cosenza)
- NAGY Adam (Spezia)
- OBARETIN Nosa Edward (Bari)
- TUTINO Gennaro (Sampdoria)
- VANDEPUTTE Jari (Cremonese)
TERZA SANZIONE
- ARTISTICO Gabriele (Cosenza)
- BANI Cristiano (Mantova)
- COULIBALY Mamadou (Catanzaro)
- DELLAVALLE Alessandro (Modena)
- EL KAOUAKIBI Hamza (Sudtirol)
- FALLETTI DOS SANTO Cesar Alejandro (Bari)
- GOMES Claudio Amarild (Palermo)
- MANGRAVITI Massimiliano (Cesena)
- OLIANA Filippo (Carrarese)
- PONTISSO Simone (Catanzaro)
- REINHART Tobias Elian (Reggiana)
SECONDA SANZIONE
- CECCHERINI Federico (Cremonese)
- CRESPI Valerio (Sudtirol)
- MENDICINO Leonardo (Cesena)
- MOREO Stefano (Pisa)
- PIEROBON Christian (Juve Stabia)
PRIMA SANZIONE
- BRIGNOLA Enrico (Catanzaro)
- GHIGLIONE Paolo (Salernitana)
- KOUDA Rachid (Spezia)
- MEULENSTEEN Melle Reinhard (Sampdoria)
- PARTIPILO Anthony (Frosinone)
- RUSSO Flavio (Sassuolo)
- SGARBI Filippo Lorenzo (Cosenza)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- BELLEMO Alessandro (Sampdoria)
- TSADJOUT Frank (Frosinone)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- NIKOLAOU Dimitrios (Palermo)
SECONDA SANZIONE
- AKINSANMIRO Ebenezer Ajodun (Sampdoria)
- LEZZERINI Luca (Brescia)
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- BOCCHINI Riccardo (Sudtirol): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi rivolto epiteti offensivi a un collaboratore della squadra avversaria mettendogli le mani al collo, senza conseguenze lesive.
- PAGLIUCA Guido (Juve Stabia): per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- MONTAGNOLO Renato (Cosenza): per avere, all’8° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.
- VIALI William (Reggiana): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara.
AMMONITI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- BISOLI Pier Paolo (Brescia)
TERZA SANZIONE
- GROSSO Fabio (Sassuolo)
PRIMA SANZIONE
- SEMPLICI Leonardo (Sampdoria)
c) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- AVALLONE Salvatore (Salernitana): per avere, al 27° del primo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo.
NON ESPULSI
SQUALIFICA A TUTTO IL 21 GENNAIO 2025
- FINK Hannes (Sudtirol): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.
d) ALTRI TECNICI
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- VIOLA Luigi (Catanzaro): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi rivolto epiteti offensivi a un collaboratore della squadra avversaria mettendogli le mani al collo, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- BONACCI Francesco (Cosenza): per avere, al 17° del primo tempo, contestato platealmente un decisione arbitrale.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente. Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.