Tre giornate di squalifica per Calo del Cesena, due per Marin del Pisa, tra quelli per una Adamo, Bellemo, Biraschi, Curto, ed Esposito F.
MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 28 gennaio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Cesena, Cosenza, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Pisa, Salernitana, Sampdoria e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo, per avere, inoltre, omesso di impedire, al 47° del secondo tempo, l’ingresso sul terreno di giuoco di uno spettatore che costringeva l’Arbitro a interrompere la gara per circa cinquanta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara lanciato, un fumogeno sul terreno di giuoco e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bicchieri di plastica semi pieni sul terreno di giuoco e due bicchieri di plastica semi pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 14° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
- CALO Giacomo (Cesena): per avere, al 34° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata il volto di un avversario, provocandogli una fuoriuscita di sangue dal sopracciglio.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- MARIN Marius Mihai (Pisa): per avere, al 14° del primo tempo, a giuoco in svolgimento ma con il pallone non a distanza, colpito con un gomito un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- ADAMO Emanuele Pio (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- BELLEMO Alessandro (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- BIRASCHI Davide (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- CURTO Marco (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- ESPOSITO Francesco (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- MARRAS Manuel (Reggiana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
- THORSTVEDT Kristian (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- VENTURI Michael (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
- VENUTI Lorenzo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- VERGARA Antonio (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (SESTA SANZIONE)
- BISOLI Dimitri (Brescia): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- DIAKITE Salim (Palermo)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- CHERUBINI Luigi (Carrarese)
PRIMA SANZIONE
- PIGLIACELLI Mirko (Catanzaro)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
- BURRAI Salvatore (Mantova)
SESTA SANZIONE
- NASTI Marco (Cremonese)
- PUCINO Raffaele (Bari)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- BELLICH Marco (Juve Stabia)
- CERRI Leonardo (Carrarese)
- COULIBALY Mamadou (Catanzaro)
- DALLE MURA Christian (Cosenza)
- EL KAOUAKIBI Hamza (Sudtirol)
- FAVASULI Costantino (Bari)
- FERRARI Gian Marco (Salernitana)
- FLORIANI MUSSOLINI Romano (Juve Stabia)
- FRANCESCONI Matteo (Cesena)
- FUMAGALLI Tommaso (Cosenza)
- NIKOLAOU Dimitrios (Palermo)
- PIEROBON Christian (Juve Stabia)
- RUS Adrian (Pisa)
- VERRE Valerio (Palermo)
TERZA SANZIONE
- ELIA Salvatore (Spezia)
- FAVILLI Andrea (Bari)
- GERLI Fabio (Modena)
- MATEJU Ales (Spezia)
- MENDICINO Leonardo (Cesena)
- TRONCHIN Simone (Cittadella)
SECONDA SANZIONE
- BANIYA Rayyan (Palermo)
- BERUATTO Pietro (Sampdoria)
- BRUNORI Matteo Luigi (Palermo)
- COTALI Matteo (Modena)
- GHIGLIONE Paolo (Salernitana)
- LOCHOSHVILI Luka (Salernitana)
- PYYHTIA Niklas Anton Ju (Sudtirol)
PRIMA SANZIONE
- CAPRADOSSI Elio (Cittadella)
- GIRELLI Stefano (Salernitana)
- KABASHI Elvis (Reggiana)
- MOLINA Salvatore (Sudtirol)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
- DI SERIO Giuseppe (Spezia)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- ROVER Matteo (Sudtirol)
TERZA SANZIONE
- PANDOLFI Luca (Cittadella)
- ROCCHETTI Yuri (Juve Stabia)
SECONDA SANZIONE
- MUHAREMOVIC Tarik (Sassuolo)
- SGARBI Filippo Lorenzo (Cosenza)
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- GROSSO Fabio (Sassuolo): per essere, al 24° del primo tempo, entrato sul terreno di giuoco per contestare una decisione arbitrale.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.