MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 18 febbraio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. BARI – Soc. CREMONESE
Il Giudice sportivo,
letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della medesima Procura, acquisite anche ulteriori testimonianze, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti accaduti al termine della gara.
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Gara Soc. SUDTIROL – Soc. SAMPDORIA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 (a mezzo PEC pervenuta alle ore 10.20 del 17 febbraio 2025) in merito alla condotta del calciatore Alex Ferrari (Soc. Sampdoria) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 47° del prima tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore Alex Ferrari (Soc. Sampdoria)) con la squalifica per una giornata effettiva di gara, oltre quanto sotto specificato.
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Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori delle Società Cesena, Juve Stabia, Modena, Reggiana, Sampdoria e Sassuolo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CESENA per avere suoi sostenitori, al 4° e al 7° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
TERZA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente. Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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