MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione dell’11 marzo 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gara Soc. BARI – Soc. CREMONESE del 15 febbraio 2025
Il Giudice sportivo,
letti il rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale dalla quale emerge che il calciatore Franco Damian Vazquez (Soc. Cremonese), al termine della gara, ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval (Soc. Bari) un insulto espressivo di discriminazione razziale;
visto l’art 28 comma 1 e 2 CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore Franco Damian Vazquez (Soc. Cremonese) con la squalifica per dieci giornate effettive di gara.
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Juve Stabia, Mantova, Palermo, Salernitana, Sampdoria, e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 3° del primo tempo, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per circa due minuti; per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e tre bicchieri di plastica semi pieni sul terreno di giuoco e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (TERZA SANZIONE)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
DODICESIMA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
OTTAVA SANZIONE
SETTIMA SANZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
SECONDA SANZIONE
PRIMA SANZIONE
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TERZA SANZIONE
AMMONITI
TERZA SANZIONE
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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