Quattro giornate di squalifica e ammenda di 1500 euro per Kallon della Salernitana, quattro per Lochoshvili della Cremonese, una per Lovato del Sassuolo
MILANO – Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 29 agosto 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata sostenitori delle Società Bari, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Cosenza, Cremonese, Frosinone, Juve Stabia, Palermo, Pisa, Reggiana e Sampdoria
hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED
AMMENDA DI € 1.500,00
- KALLON Yayah (Salernitana): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa spingendolo con le mani sul petto.
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- LOCHOSHVILI Luka (Cremonese): per avere, al termine della gara, contestato l’operato dell’Arbitro spingendolo all’altezza della spalla.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- LOVATO Matteo (Sassuolo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
- BARBIERI Tommaso (Cremonese)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE)
- BIANCHETTI Matteo (Cremonese): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
- IEMMELLO Pietro (Catanzaro): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PRIMA SANZIONE
- BORRELLI Gennaro (Brescia)
- VANDEPUTTE Jari (Cremonese)
- VITA Alessio (Cittadella)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- CURTO Marco (Cesena)
SECONDA SANZIONE
- ANTISTE Janis Sael (Sassuolo)
- CALO Giacomo (Cesena)
- DI FRANCESCO Federico (Palermo)
- ESPOSITO Salvatore (Spezia)
- FOLINO Francesco (Juve Stabia)
- LIMA PONTES Charlys Matheus (Cosenza)
- MAGGIO Matteo (Reggiana)
- RUGGERO Marco (Juve Stabia)
PRIMA SANZIONE
- AMBROSINO DI BRUTTOPILO Giuseppe (Frosinone)
- BALDI Matteo (Juve Stabia)
- BELLEMO Alessandro (Sampdoria)
- BELLICH Marco (Juve Stabia)
- BLIN Alexis (Palermo)
- CALDARA Mattia (Modena)
- CASSATA Francesco (Spezia)
- DESOGUS Jacopo (Cittadella)
- GERLI Fabio (Modena)
- KURTIC Jasmin (Sudtirol)
- MANGRAVITI Massimiliano (Cesena)
- MASCIANGELO Edoardo (Cittadella)
- MATEJU Ales (Spezia)
- NOVAKOVICH Andrija (Bari)
- REDOLFI Alex (Mantova)
- ROVER Matteo (Sudtirol)
- SAMPIRISI Mario (Reggiana)
- SANTORO Simone (Modena)
- SECK Demba (Catanzaro)
- SOLINI Matteo (Mantova)
- SOTTINI Edoardo (Cittadella)
- VERRETH Matthias (Brescia)
- VIGNATO Emanuel (Pisa)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
- ANTONINI LUI Matias (Catanzaro)
PRIMA SANZIONE
- CECCARONI Pietro (Palermo)
- D’ORAZIO Tommaso (Cosenza)
- KARGBO Augustus (Cesena)
- PORTANOVA Manolo (Reggiana)
- TAIT Fabian (Sudtirol)
- THIAM Ngagne Demba (Juve Stabia)
c) ALLENATORI
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
- MARTUSCIELLO Giovanni (Salernitana)
d) DIRIGENTI
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
- DALL’ASTA Federico (Cremonese)
e) ALTRI TECNICI
ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- BRESCIA Giuseppe (Cremonese): per avere, al termine della gara, protestato l’operato arbitrale trattenendo il Direttore di gara con forza per un braccio.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.