Fantacalcio

Squalificati in Serie B 2024/2025 dopo l’8° giornata: ecco quali

Due giornate di squalifica per Kurtic del Sudtirol, una giornata di squalifica per Ruggero della Juve Stabia

MILANO – Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione dell’8 ottobre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata andata sostenitori delle Società Brescia, Carrarese, Catanzaro, Cosenza, Mantova, Palermo, Pisa, Salernitana, Spezia e Sudtirol hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 2° ed al 3° del primo tempo, lanciato due petardi in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, all’11° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi bicchieri nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

  • KURTIC Jasmin (Sudtirol): per avere, al 48° del primo tempo, rivolto espressione ingiuriosa al Direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • RUGGERO Marco (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

  • ARAMU Mattia (Mantova)

PRIMA SANZIONE

  • CANOTTO Luigi (Frosinone)
  • HENRY Thomas (Palermo)
  • PITTARELLO Filippo Maria (Catanzaro)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

  • LIMA PONTES Charlys Matheus (Cosenza)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

  • ADORNI Davide (Brescia)
  • BENALI Ahmad (Bari)
  • DICKMANN Lorenzo Maria (Brescia)
  • FOLINO Francesco (Juve Stabia)
  • GIORGINI Andrea (Sudtirol)
  • NIELSEN Oliver Abildgaa (Pisa)
  • STOJANOVIC Petar (Salernitana)

SECONDA SANZIONE

  • AMATUCCI Lorenzo (Salernitana)
  • BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria)
  • BONINI Federico (Catanzaro)
  • BOUAH Devid Eugene (Carrarese)
  • CARISSONI Lorenzo (Cittadella)
  • MARIN Marius Mihai (Pisa)
  • MELI Marco (Juve Stabia)
  • OYONO OMVA TORQUE Anthony Henri Z (Frosinone)
  • PALMIERI Riccardo (Carrarese)
  • PAVAN Nicola (Cittadella)
  • SEGRE Jacopo (Palermo)
  • SOLERI Edoardo (Spezia)
  • SORIANO Roberto (Salernitana)
  • TRIMBOLI Simone (Mantova)
  • VENTURI Michael (Cosenza)
  • VERGARA Antonio (Reggiana)
  • VITA Alessio (Cittadella)
  • VULIKIC Stipe (Sampdoria)
  • WISNIEWSKI Przemyslaw (Spezia)

PRIMA SANZIONE

  • BRAAF Jayden Jezairo (Salernitana)
  • CECCHERINI Federico (Cremonese)
  • CELIA Raffaele (Cesena)
  • CICHELLA Matteo (Frosinone)
  • DELLAVALLE Alessandro (Modena)
  • FALCINELLI Diego (Spezia)
  • FORTINI Niccolo (Juve Stabia)
  • GIRMA Natan (Reggiana)
  • RICCIO Alessandro Pio (Sampdoria)
  • ZANIMACCHIA Luca (Cremonese)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

  • HRUSTIC Ajdin (Salernitana)
  • IDRISSI Riyad (Modena)
  • NASTI Marco (Cremonese)
  • RABBI Simone (Cittadella)
  • SCHIAVI Nicolas Adrian (Carrarese)

PRIMA SANZIONE

  • BONFANTI Nicholas (Pisa)
  • ESPOSITO Francesco (Spezia)
  • RADUNOVIC Boris (Bari)
  • SACO Coli (Bari)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • MUSSO Roberto (Cittadella): per avere, al 16° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.
  • POSSANZINI Davide (Mantova): per avere, al 15° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa.

AMMONITI

TERZA SANZIONE

  • INZAGHI Filippo (Pisa)

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • DELVECCHIO Gennaro (Cosenza): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un componente della panchina avversaria.
  • FERRETTI Lorenzo (Spezia): per avere, al 38° del primo tempo, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un collaboratore tecnico della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

e) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • CHIODI Danilo (Sudtirol): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un componente della panchina avversaria.

f) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

  • BARONCELLI Simone (Reggiana): per avere, al 38° del primo tempo, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Quarto Ufficiale un epiteto insultante.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

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