FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 14 e 15 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 12,13 E 14 NOVEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
ESIMENTI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società A.C.R. MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, FIDELIS ANDRIA, LATINA, OLBIA e PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
AMMENDA
€ 1500 CARRARESE
A) per avere la metà circa dei suoi sostenitori presenti nel Settore loro riservato, al 23° minuto del secondo tempo, intonato, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un bicchiere di plastica contenente liquido. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500 LUCCHESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 56° minuto ed a fine gara complessivamente otto bicchieri contenenti birra, di cui uno sul terreno di gioco e sette all’interno del recinto di gioco, senza colpire alcuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 1500 PESCARA per avere per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere all’interno del recinto di gioco due petardi di notevole intensità all’11° ed al 28° minuto del secondo tempo, senza conseguenze per terzi o cose.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500 RIMINI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, in un Settore loro riservato, un petardo di media potenza, circa 10 minuti prima dell’inizio della partita, senza alcuna conseguenza;
B) per avere circa cinquanta suoi sostenitori presenti nella Curva Est intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della Città e della tifoseria della Squadra avversaria, al 67°, al 72° minuto ed a fine gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito dell’esplosione del petardo. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1300 TRIESTINA
A) per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nella Curva Furlan al 53° minuto circa intonato, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni;
B) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi al termine della gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati (r. arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.).
€ 1200 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel Settore loro riservato materiale pirotecnico di bassa intensità, quindici dal 5° al 30° minuto del primo tempo e nove dal 2° al 12° minuto del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ed il numero complessivo del materiale utilizzato, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 CROTONE per avere circa 200 suoi sostenitori, occupanti il Settore Curva Sud, intonato più volte, al 21° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 800 AUDACE CERIGNOLA per avere il 90% circa dei suoi sostenitori presenti nel Settore denominato Curva Sud intonato cori oltraggiosi: 1 – alle ore 17:25 circa, nei minuti antecedenti l’inizio della gara, nei confronti di Tifosi avversari, ripetendolo per sei volte e per circa 15 secondi;
2 – alla fine della gara, nei confronti di una Squadra avversaria per tre volte, per circa 13 secondi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 800 FIDELIS ANDRIA per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori, occupanti il Settore Ospiti e quantificabili in circa 150 unità, intonato, al 27° minuto del primo tempo, più volte cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 800 PADOVA per avere quasi tutti i suoi sostenitori presenti nella Tribuna Laterale Est, al fischio finale del primo tempo, per cinque volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 NOVEMBRE 2022 E EURO 500 DI AMMENDA
AMMONIZIONE (I INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 1000 DI AMMENDA
A) per avere, tra il primo e secondo tempo, mentre si trovava negli spazi antistanti gli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, pronunciando frasi irrispettose nei suoi confronti per contestare il suo operato;
B) per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, alla ripresa della partita, dopo il provvedimento di espulsione, lo stesso si tratteneva nel recinto di gioco, dietro la porta della Torres e veniva fatto allontanare e accompagnato in Tribuna. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento referto arbitrale, r.c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e una condotta irriguardosa e nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica, si alzava dalla panchina e calciava un pallone sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per tutta la durata della gara sulla panchina principale in luogo di quella aggiuntiva (come da distinta consegnata al Direttore di Gara) e, munito di telefono cellulare con auricolari, fornendo costantemente indicazioni tecniche all’Allenatore in seconda in panchina in sostituzione dell’Allenatore squalificato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti. (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).
AMMONIZIONE (I INFR)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario CONTIPELLI MATTEO, in quanto a gioco in svolgimento lo colpiva con una testata sul petto provocando la reazione violenta dello stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la condotta differente (testata) rispetto a quella tenuta dal suo avversario (spallata) e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario (supplemento referto arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 1000 DI AMMENDA
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario CONTINI GIANLUCA in quanto dopo essere stato colpito con una testata sul petto reagiva colpendolo a gioco fermo con una spallata sul petto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la condotta differente (spallata) rispetto a quella tenuta (testata) dal suo avversario e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario (supplemento referto arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.
per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
per avere, al termine della gara, entrando in campo dalla panchina, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale di gara e dell’Arbitro, pronunciando parole irrispettose nei loro confronti mentre si trovava ad una distanza di circa sei metri da ciascuno di essi (che a loro volta si trovavano uno avanti al calciatore e l’altro dietro e non hanno ascoltato le parole refertate). Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutatele modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., supplemento proc. fed).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (VII INFR)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S. Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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