Due giornate di squalifica per Salvato della Torres e Contessa della Turris, tra quelli per una giornata Dalmazzi dell’Andria, Ferrari e Ierardi del Vicenza, Martinelli del Catanzaro
FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del19 Dicembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR Messina, Aquila Montevarchi, Avellino, Carrarese, Cesena, Crotone, e Reggiana hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25
e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi e\o esposto striscioni nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
GARA TURRIS – FOGGIA DEL 18 DICEMBRE 2022
Il Giudice Sportivo,
con riferimento alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tifosi delle due società, chiede alla Procura Federale di effettuare i seguenti approfondimenti:
– accerti i motivi che hanno indotto l’Arbitro a sospendere la gara, specificando se tale decisione sia scaturita dal lancio di petardi di una sola tifoseria e, in particolare, se quando l’altra tifoseria ha posto in essere condotte analoghe a quelle degli avversari la gara era stata già sospesa dal Direttore di gara; oppure se i comportamenti delle due tifoserie, specificati nel referto del DDG, siano stati entrambi causa della sospensione;
– accerti, nel modo più puntuale possibile, i comportamenti rispettivamente tenuti dalle due tifoserie, anche sotto il profilo cronologico;
– specifichi in modo puntuale da quale materiale pirotecnico e ad opera di quale tifoseria siano stati provocati i danni al terreno di gioco;
– individui il settore nel quale assistono alle gare i tifosi della società ospitata presenti alla gara in questione nel settore dal quale è stato lanciato il materiale pirotecnico;
– accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 3000 PRO PATRIA per avere circa l’80% dei suoi sostenitori dei cinquanta presenti nel “Settore 2 Popolari Scoperti” intonato, al 39° minuto circa del primo tempo, cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di tifosi di una Società avversaria, cori tutti percepiti da entrambi i Rappresentanti della Procura Federale presenti ma intonati da un numero complessivo di quaranta persone circa e, quindi, privi del requisito della dimensione previsto dall’art. 28 C.G.S.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 1500 L.R. VICENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1 – al 37° minuto del primo tempo dal settore “Curva Sud”, due bottigliette di acqua nel recinto di gioco e due bottigliette di acqua ed un bicchiere pieno di una bevanda all’interno del terreno di gioco (dentro l’area di rigore piccola), senza causare danni a persone o cose;
2 – al 47° minuto del primo tempo dal settore “Distinti”, una bottiglietta d’acqua dentro il terreno di gioco, senza causare danni a persone o cose.
B) per avere la maggioranza (di 3565 unità) dei suoi sostenitori presenti nel settore “Curva Sud” intonato, al 37° minuto del primo tempo e al 47° minuto del primo tempo, per due volte in ciascuna delle due occasioni, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 CARRARESE
per avere circa venti sostenitori della Carrarese, presenti nel Settore “Gradinata Nord”, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine al 37° minuto circa del secondo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 200 RIMINI
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato con scritte realizzate con spray di colore nero i bagni a loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200 TRENTO
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere parzialmente danneggiato l’idrante posto nel corridoio dei bagni a loro riservati e nell’avere disperso acqua nel corridoio medesimo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 DICEMBRE 2022 E
EURO 500 DI AMMENDA
- FRACCHIOLLA DOMENICO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta offensiva verso un tesserato della squadra avversaria in quanto, quando tutti i calciatori erano negli spogliatoi, reagiva ad alcune frasi irriguardose pronunciate nei suoi confronti dal tesserato avversario sopraindicato, proferendo nei suoi confronti frasi offensive. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti e la condotta rispettivamente tenuta dai due tesserati avversari (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E EURO 500 DI AMMENDA
- ZAMBARDI FABRIZIO (CATANZARO) A) per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, pronunciava al suo indirizzo frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una sua decisione;
B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione al momento dell’uscita dal terreno di gioco appena fatto ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, proferiva un’espressione blasfema sferrando una manata di forte intensità alla porta che conduce agli spogliatoi;
C) a fine gara, nonostante il provvedimento di espulsione, faceva accesso sul terreno di gioco per festeggiare la vittoria della propria squadra. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (supplemento referto arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
- DALMONTE ALESSANDRO (L.R. VICENZA) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
- APPIANI CARLO (NOVARA) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
- MARMORA LUCA GIOVANNI (PRO SESTO) per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
- BERTONCINI PAOLO (FIORENZUOLA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava intenzionalmente dalla panchina per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
- MAGGIANI EMANUELE (TURRIS) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, usciva dall’area tecnica per dissentire platealmente allargando le braccia nei confronti di una decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- PESARESI EMANUELE (RECANATESE) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale pronunciando parole irrispettose nei loro confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
- RENZONI FRANCESCO (VIS PESARO) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
- PESOLI EMANUELE (VITERBESE) per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta offensiva verso un tesserato della squadra avversaria in quanto, quando tutti i calciatori erano negli spogliatoi, proferiva nei suoi confronti frasi irriguardose in conseguenza delle quali si verificava un diverbio fra i due. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti e la condotta rispettivamente tenuta dai due tesserati avversari.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- AUTERI GAETANO (ACR MESSINA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto davanti alla porta degli spogliatoi riservati agli Arbitri, proferiva nei suoi confronti una frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
- AUTERI GAETANO (ACR MESSINA)
- DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
- LELLI NICO (SIENA)
- VILLA ALBERTO (PERGOLETTESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
- SEMIOLI FRANCO (NOVARA)
- DIANA AIMO (REGGIANA)
- PESOLI EMANUELE (VITERBESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
- VIOLA CRISTIAN (NOVARA)
- BREVI OSCAR ARNALDO (VIS PESARO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA
- SALVATO ALESSIO (TORRES) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta gravemente irriguardosa ed ingiuriosa neiconfronti dell’Arbitro, in quanto, avvicinandosi minacciosamente allo stesso, pronunciava più volte parole offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e le parole utilizzate.
- CONTESSA SERGIO (TURRIS) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito di una sua decisione, raccoglieva il pallone con le mani e lo lanciava verso quest’ultimo, colpendolo in modo lieve al piede destro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
- CUSUMANO FRANCESCO PAOLO (VIS PESARO) per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone a distanza, lo colpiva con un pugno sulla mano. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- DALMAZZI ALESSANDRO (FIDELIS ANDRIA) per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendoun fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
- ROTA ARENSI (ALESSANDRIA)
- DI MASSIMO ALESSIO (ANCONA)
- CASINI RICCARDO (ARZIGNANO V.)
- FIORINI MATTIA (FIORENZUOLA)
- SEMERARO FRANCESCO (GUBBIO)
- IERARDI MARIO (L.R. VICENZA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
- FERRARI FRANCO (L.R. VICENZA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
- MEZZONI FRANCESCO (ANCONA)
- CARIOLATO FABIO (ARZIGNANO V.)
- GIUDICI LUCA (LECCO)
- VASIC ALJOSA (PADOVA)
- IMPERIALE MARCO (CARRARESE)
- MARTINELLI LUCA (CATANZARO)
- NICASTRO FRANCESCO (PONTEDERA)
- BACCHETTI LORIS (FERALPISALO’)
- HADZIOSMANOVIC CRISTIAN (FIDELIS ANDRIA)
- SOLCIA DANIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
- CERRETTI CRISTIAN (IMOLESE)
- COMPAGNON MATTIA (JUVENTUS NEXT GEN)
- CARISSONI LORENZO (LATINA)
- MENSAH DAVIS (MANTOVA)
- TRASCIANI DANIELE (ACR MESSINA)
- CANCELLIERI DAMIANO (MONTEROSI TUSCIA)
- PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)
- TONINELLI DARIO (PRO SESTO)
- CREMONESI MICHELE (REGGIANA)
- ERMACORA FEDERICO (RENATE)
- BORGHI LEONARDO (S. DONATO TAVARNELLE)
- ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)
- ACQUADRO ALBERTO (TURRIS)
- MERKAJ SILVIO (VIRTUS ENTELLA)
- HALLFREDSSON EMIL (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
- SHIBA CRISTIAN (PONTEDERA)
- PETRICCIONE JACOPO (CROTONE)
- LA ROSA LUCA (OLBIA)
- GRECO JEAN FREDDI PAS (L.R. VICENZA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- MIHAI LUCA ALESSANDRO (TRENTO)
- GATTO EMANUELE (ANCONA)
- GAVIOLI LORENZO (PRO PATRIA)
- VAGHI STEFANO (PRO PATRIA)
- FRANCO DANIELE (AVELLINO)
- TITO FABIO (AVELLINO)
- FRIGERIO MARCO ROMANO (FOGGIA)
- ENRICI PATRICK (LECCO)
- SOUNAS DIMITRIOS (CATANZARO)
- ELEUTERI ALESSANDRO (FERMANA)
- BONALUMI SIMONE (GELBISON)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- LORETO CIRO (GELBISON)
- BIASIOL ERIC (GIUGLIANO)
- ARENA ALESSANDRO (GUBBIO)
- SPINA MARCO (GUBBIO)
- GUCCIONE FILIPPO (MANTOVA)
- MALLAMO ANDREA (ACR MESSINA)
- KHAILOTI OMAR (NOVARA)
- TORRASI EMANUELE (PORDENONE)
- MATINO EMMANUELE (POTENZA)
- GATTONI TOMMASO (PRO SESTO)
- MAISTRELLO TOMMY (RENATE)
- ROSSETTI MATTEO (RIMINI)
- REGOLI PAOLO (S. DONATO TAVARNELLE)
- EVANGELISTI NICOLO’ (TARANTO)
- ANTONELLI NICOLO (TORRES)
- PARODI LUCA (VIRTUS ENTELLA)
- PELLIZZER MICHELE (VIRTUS ENTELLA)
- LONARDI LORENZO (VIRTUS VERONA)
- RUGGERO MARCO (VIRTUS VERONA)
- GHAZOINI AMINE (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
- PERSIA ANGELO (PIACENZA)
- PREZIOSO MARIO FRANCESCO (ANCONA)
- BRIGHENTI NICOLO’ (CATANZARO)
- BENSAJA NICHOLAS (IMOLESE)
- LAMBRUGHI ALESSANDRO (PERGOLETTESE)
- CORRADI MATTIA (PRO SESTO)
- ROSSI ALESSIO (S. DONATO TAVARNELLE)
AMMONIZIONE (VII INFR)
- FERRI LUCA (TRENTO)
- NUNZELLA LEONARDO (ALESSANDRIA)
- MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)
- TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)
- ROSAIA GIACOMO (GUBBIO)
- CIANCIO SIMONE (NOVARA)
- AJETI ARLIND (PORDENONE)
- BENEDETTI AMEDEO (PORDENONE)
- LORA FILIPPO (TORRES)
- MASALA ALESSANDRO (TORRES)
- MEGELAITIS LINAS (VITERBESE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
- SIMONETTI PIER LUIGI (ANCONA)
- TOZZUOLO ALESSANDRO (AQUILA MONTEVARCHI)
- ZENNARO MATTIA (FERALPISALO’)
- CAPORALE ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)
- NUNZIANTE CHRISTIAN (GELBISON)
- SANNIPOLI DANIEL (LATINA)
- COSENZA FRANCESCO (PIACENZA)
- ARMINI NICOLO’ (POTENZA)
- QUACQUARELLI GABRIELE (RECANATESE)
- ESPOSITO GIANLUCA (RENATE)
- DI SANTO FRANCESCO (SIENA)
- ROMANO ANTONIO (TARANTO)
- DAMETTO PAOLO (TORRES)
- GORI MIRKO (TRIESTINA)
AMMONIZIONE (III INFR)
- BRENTAN MICHAEL (ALBINOLEFFE)
- NICHETTI MARCO EMILIO (ALESSANDRIA)
- MARCUCCI ANDREA (AQUILA MONTEVARCHI)
- D’AURIA GIANLUCA (CARRARESE)
- CELIENTO DANIELE (CESENA)
- GYABUAA MANU EMMANUEL (PESCARA)
- ROMEO FEDERICO (FERMANA)
- PAOLINI SIMONE (FIDELIS ANDRIA)
- DI GESU’ ENRICO SALVATOR (FIORENZUOLA)
- ENYAN ELIMELECH KONDU (VIRTUS FRANCAVILLA)
- FELIPPE NASCIMENTO LUCAS (GIUGLIANO)
- DE FEO GIANMARCO (IMOLESE)
- TIRITIELLO ANDREA (LUCCHESE)
- FOFANA LAMINE (ACR MESSINA)
- VOLPE GIOVANNI (POTENZA)
- WIESER DAVID (PRO SESTO)
- PELLEGRINI JACOPO (REGGIANA)
- MARANO FRANCESCO (RENATE)
- GIGLI NICOLO’ (RIMINI)
- ARRAS DAVIDE (SIENA)
- ROLFINI ALEX (L.R. VICENZA)
- SANOGO AHMED KADER (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
- SEMPRINI ALESSANDRO (TRENTO)
- GEMIGNANI ANDREA (ARZIGNANO V.)
- ALLEGRETTO ANDREA (PICERNO)
- SANTARCANGELO ANDREA (PICERNO)
- BOZHANAJ KLEIS (CARRARESE)
- ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)
- CRESCENZI ALESSANDRO (PESCARA)
- MAGGIO MATTEO (FERMANA)
- MACCA FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
- SANE ADAMA (GELBISON)
- FAGGI FILIPPO (IMOLESE)
- SILVESTRO VINCENZO (MANTOVA)
- ZUPPEL DIEGO (ACR MESSINA)
- DE SANTIS IVAN FRANCESCO (MONOPOLI)
- ZANCHETTA FEDERICO (OLBIA)
- FIGOLI MATTEO (PERGOLETTESE)
- MAZZARANI ANDREA (PERGOLETTESE)
- RINALDI FILIPPO (PIACENZA)
- BRUSCAGIN MATTEO (PORDENONE)
- ANASTASIO ARMANDO (PRO VERCELLI)
- SBAFFO ALESSANDRO (RECANATESE)
- D’ANGELO SONNY (REGGIANA)
- LIBUTTI LORENZO (REGGIANA)
- LANNI IVAN (SIENA)
- BRANDI NUNZIO (TARANTO)
- FORMICONI GIOVANNI (TARANTO)
- PINNA RICCARDO (TORRES)
- LOVISA ALESSANDRO (TRIESTINA)
- DALMONTE NICOLA (L.R. VICENZA)
- TASCONE SIMONE (VIRTUS ENTELLA)
- RODIO FRANCESCO (VITERBESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
- ROSSO DAVIDE (ALBINOLEFFE)
- MANE’ BALLA MOUSSA (AQUILA MONTEVARCHI)
- SETOLA CARMINE (PICERNO)
- BERGONZI FEDERICO (FERALPISALO’)
- PERSICHINI LORENZO (FIDELIS ANDRIA)
- BONDIOLI ANDREA (FIORENZUOLA)
- BONETTI ANDREA (JUVENTUS NEXT GEN)
- POLI FABRIZIO (JUVENTUS NEXT GEN)
- PIROLA DAVIDE (LUCCHESE)
- GRILLO PAOLO (ACR MESSINA)
- DRUDI MIRKO (MONOPOLI)
- NANNI NICOLA (OLBIA)
- VILLA LUCA (PERGOLETTESE)
- SANDRI MATTIA (POTENZA)
- VERRENGIA BRUNO (POTENZA)
- DELLA MORTE MATTEO (PRO VERCELLI)
- RENAULT GUILLAUME PHILI (PRO VERCELLI)
- VENTURI GIACOMO (REGGIANA)
- GABBIANELLI GIANMARCO (RIMINI)
- MARZIERLI EDOARDO (S. DONATO TAVARNELLE)
- GOMEZ TALEB JUAN IGNACIO (VIRTUS VERONA)
- SPOLVERINI CHRISTIAN (VITERBESE)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.