FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 9 e 10 Gennaio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione della gara disputata nel corso della seconda giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR Messina, Alessandria, Audace Cerignola, Avellino, Cesena, Crotone, Olbia, Padova e Reggiana, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, o al di fuori degli spalti, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
GARA MONTEROSI TUSCIA – POTENZA DEL 7 GENNAIO 2023
Il Giudice Sportivo,
letti il referto dell’Arbitro, la relazione redatta dai componenti la Procura Federale ed il conseguente supplemento inerenti alla gara Monterosi Tuscia – Potenza del 7 Gennaio 2023, dispone che l’ufficio della Procura Federale svolga tutti i più opportuni approfondimenti istruttori finalizzati ad accertare l’identità dell’autore della condotta posta in essere nei confronti del Direttore di Gara al termine della partita e la sua legittimazione alla presenza nei luoghi teatro dell’accaduto. Indica fra gli accertamenti da effettuare l’audizione dell’allenatore della squadra ospitante Sig. Menichini Leonardo e del dirigente addetto agli Arbitri Marco Rocchi e l’acquisizione di documentazione utile a verificare le autorizzazioni rilasciate per la gara in oggetto.
AMMENDA
€ 4000 CESENA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nella Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 10° minuto del primo tempo, un accendino sul terreno di gioco;
2. al 36° minuto del primo tempo, un mozzicone di sigaretta acceso nel recinto di gioco;
3. al 41° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica vuoto e liquido sul terreno di gioco;
4. al 38° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido sul terreno di gioco;
B) per avere i suoi sostenitori, presenti nella Curva Nord, intonato, al 33° minuto del secondo tempo, per cinque volte, cori ed esposto uno striscione offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
C) per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord intonato, al termine della gara, per quattro volte cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della Società avversaria, cori percepiti dai tre Rappresentanti della Procura Federale presenti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la gravità degli stessi, con particolare riferimento ai cori ed allo striscione, rilevato che dai lanci di oggetti non sono derivate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 2000 L.R. VICENZA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in curva integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. fatto esplodere, al 69° minuto, due petardi di media intensità nel proprio Settore;
2. acceso e lanciato, al 68° minuto, sul terreno di gioco due fumogeni che hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500 CATANZARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel settore loro riservato due petardi al 1° minuto del primo tempo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore presente nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 19° minuto del secondo tempo, al momento dell’espulsione dell’allenatore del Catanzaro, un bicchiere pieno di liquido, della capacità di 500 ml, che cadeva all’interno del recinto di giuoco, sfiorando il IV Ufficiale di gara ed attingendo con una parte del contenuto un Collaboratore della Procura Federale;
C) per avere i suoi sostenitori, al 2° minuto circa del secondo tempo e per cinque volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500 PADOVA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. prima dell’inizio della gara fatto esplodere e lanciato sul terreno di gioco due petardi;
2. acceso e lanciato, al 28° minuto del primo tempo, sul terreno di gioco due fumogeni che hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara fuori casa e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose. Sanzione attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500 TRIESTINA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere esposto, dal minuto 6° al minuto 7°, uno striscione (delle dimensioni di circa 4 mt per 0,5 mt) contenente una frase offensiva nei confronti del responsabile della comunicazione della società Triestina e nell’avere, al 91° minuto, dato alle fiamme lo striscione medesimo, nelle prime file di seggiolini, non occupate da nessun spettatore, rendendo necessario l’intervento degli Steward e dei Vigili del Fuoco, e senza che venisse causato alcun danno;
2. nell’essersi alcuni dei suoi sostenitori (circa una decina) portati a ridosso della balaustra di recinzione per contestare una decisione arbitrale e nell’avere uno di questi scavalcato detta recinzione, venendo immediatamente bloccato dagli Steward;
B) per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nella Curva Furlan intonato, al 24° e al 63° minuto della gara, per quattro volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 500 FOGGIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da suoi sostenitori presente nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 88° minuto del secondo tempo, un accendino di plastica senza colpire alcuno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 MONOPOLI
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da suoi sostenitori presente nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 25° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco una bottiglietta di plastica semipiena di acqua e due bicchieri in plastica;
2. al 36° minuto del secondo tempo nel recinto di gioco due bicchieri. In entrambi i casi senza causare danni a cose o persone.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 RIMINI
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al termine della gara, due accendini sul terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che dai lanci di oggetti non sono derivate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere inapplicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 500 TURRIS
per avere i suoi sostenitori intonato: cori oltraggiosi nei confronti della Società avversaria all’8° minuto circa del primo tempo ed al 20° minuto circa del secondo tempo e nei confronti della città della squadra avversaria al 13° minuto del secondo tempo; al 39° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti di due tesserati della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 PRO SESTO
per avere i suoi sostenitori, presenti nel Settore Ospiti, al 66° minuto della gara, intonato cori oltraggiosi nei confronti della Quaterna Arbitrale, per la durata di circa due minuti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato il numero limitatissimo di tifosi autori (r. proc. fed.).
€ 300 REGGIANA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato al 33° minuto, nel recinto di gioco, un bicchiere contenente liquido senza colpire alcuno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
€ 200 TORRES
perché propri sostenitori posizionati nella Curva Nord, al 22° minuto del secondo tempo, intonavano, per sei volte, un coro offensivo nei confronti delle Istituzione calcistiche.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato il numero limitatissimo di tifosi autori dei cori (r. proc. fed., r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 GENNAIO 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 GENNAIO 2023
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
VIVARINI VINCENZO (CATANZARO) per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in particolare: dopo essere stato ammonito per proteste, alla notifica del provvedimento di ammonizione si avvicinava al IV Ufficiale in modo minaccioso e continuava a protestare; alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al tunnel che conduce agli spogliatoi ma appena uscito dal campo di gioco vi rientrava immediatamente per reiterare le proteste avvicinandosi al IV Ufficiale fino a pochi centimetri, quando veniva fermato da alcuni dirigenti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
COLLABORATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMENDA DI EURO 500
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (XII INFR)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
AMMONIZIONE (VII INFR)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CARLETTI CRISTIAN (TRENTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BONDIOLI ANDREA (FIORENZUOLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
133/399
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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