FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 23 e 24 Gennaio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CESENA, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, GUBBIO, PESCARA, RECANATESE e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
-ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
AMMENDA
€ 2000 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord intonato, all’8° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
€ 1000 IMOLESE
A) per avere i suoi sostenitori, nel numero di circa trenta, posizionati nel settore Curva Locali, intonato, al 30º minuto del primo tempo, per due volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Locali, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco sulla pista di atletica, al 92° minuto della gara, un accendino senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 1000 TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Ospiti B, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: all’interno del recinto di gioco sulla pista di atletica al 9°, 14°, 27°, 29°, 41° e 42° minuto del primo tempo otto bicchieri di plastica contenenti liquido, ed al 3°, 13°, 35° e 49° minuto del secondo tempo, cinque bicchieri di plastica contenti liquido; sul terreno di gioco, a circa 50 cm dalla linea laterale, al 45° minuto del secondo tempo un bicchiere di plastica, contenente parzialmente della birra; tutti gli oggetti non colpivano alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 800 TRENTO
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud Mair, intonato al 6° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per tre volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nella Curva Sud Mair, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco al 37° minuto del primo tempo, un mozzicone di sigaretta acceso, e al 5° minuto del secondo tempo tre bicchieri di plastica contenenti liquido giallo senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 500 CROTONE per avere i suoi tesserati danneggiato il pannello inferiore della porta d’ingresso del bagno ubicato all’interno dello spogliatoio loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se
richiesto).
€ 500 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco al 39° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica semipieno di liquido giallo senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 500 NOVARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi da un suo sostenitore presente nel Settore Tribuna A, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere al 67° minuto della gara fatto ingresso sul terreno di gioco per festeggiare il gol della sua squadra, venendo prontamente fermato dalle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
€ 300 CESENA per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Mare, intonato al 28° minuto del primo tempo per cinque volte ed al 16° minuto del secondo tempo per tre volte, cori offensivi nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c).
€ 300 PRO PATRIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Popolari Locali, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine al 30° minuto del primo tempo per due volte ed al 25° minuto del secondo tempo per tre volte. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 300 SIENA per avere i suoi sostenitori posizionati nel proprio settore Curva Nord Ospiti, intonato al 1°, 3° e 10° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti della Città dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
€ 200 CARRARESE per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato i servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerate le misure previste e poste in essere e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento
danni se richiesto).
€ 200 GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Montevergine, al 12° minuto del primo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 200 TRIESTINA per avere i propri sostenitori, presenti nella Curva Est, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 16° minuto del primo tempo per tre volte ed al 36° minuto del secondo tempo per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GENNAIO 2023 E € 500 DI AMMENDA
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
BENATELLI GIUSEPPE (ALBINOLEFFE) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, sebbene già invitato più volte a rimanere seduto, si alzava dalla panchina per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
BULLETTI FRANCESCO (AQUILA MONTEVARCHI) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, nonostante i precedenti richiami, si alzava ripetutamente dalla panchina aggiuntiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
AMMENDA EURO 500
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
MASSAGGIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MOROSINI TOMMASO (SANGIULIANO) per avere, al 17° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con un calcio al volto nel tentativo di colpire il pallone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, rilevato da una parte che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la pericolosità intrinseca della condotta tenuta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMENDA EURO 500
IEMMELLO PIETRO (CATANZARO) per avere, alla fine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, mentre quest’ultimo stava discutendo con il VI Ufficiale per dissentire su alcune decisioni arbitrali, lo IEMMELLO proferiva nei suoi confronti una frase irriguardosa invitandolo a stare zitto. Contribuendo con tale comportamento a provocare una situazione di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c.).
AMMENDA EURO 200
BIANCO RAFFAELE (AUDACE CERIGNOLA) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, in occasione della sua sostituzione, mentre si collocava in panchina colpiva con un forte pugno la parte laterale sinistra della panchina senza provocare danni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (XI INFR)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
AMMONIZIONE (VII INFR)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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