FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 30 Gennaio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione della gara disputata nel corso della terza giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, CROTONE, LATINA, NOVARA, PESCARA, PRO VERCELLI, TRENTO e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, o al di fuori degli spalti, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
GARA TARANTO / GELBISON DEL 29.01.2023
Preso atto del reclamo presentato dalla Società Taranto in relazione ad una eventuale posizione irregolare di un calciatore della Società GELBISON, il G.S. sospende il giudizio in merito all’omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti, come di seguito riportati.
AMMENDA
€ 3000 ACR MESSINA
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, all’arrivo dei tifosi avversari, al 27° e al 28° minuto del primo tempo ed a fine gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, a fine gara, mentre i giocatori del Catanzaro facevano rientro negli spogliatoi, all’interno del recinto di gioco, una confezione di caffè Borghetti, senza colpire nessuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere al 1° minuto del primo tempo, un petardo di notevole potenza nel proprio Settore; nell’aver fatto esplodere e lanciato, al 6° minuto del secondo tempo, all’interno della Tribuna Laterale che era chiusa al pubblico e priva di tifosi, un petardo di notevole potenza, senza colpire nessuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500 LATINA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato al 35° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
€ 1500 VIRTUS FRANCAVILLA per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, intonato al 42° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra società avversaria che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed).
€ 1000 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere al 10° minuto circa del secondo tempo, all’ interno del recinto di gioco, un petardo di notevole intensità. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 800 SANGIULIANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, prima del fischio di inizio del secondo tempo, un petardo di forte entità nel proprio Settore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 FIDELIS ANDRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco al termine della gara, mentre la squadra della Fidelis Andria si trovava sotto il Settore Curva Ospiti, una bottiglietta d’acqua piena ed aperta senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 300 PRO VERCELLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una grata della finestra e rotto i vetri delle finestre posti nei bagni a loro riservati e per avere imbrattato con scritte una porta smontata dal bagno delle donne. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200 TARANTO per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, al 1° minuto del primo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetendolo per tre volte. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 200 TRIESTINA per avere i propri sostenitori, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 29° e 30° minuto del primo tempo ed al 34° minuto del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 FEBBRAIO 2023
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 FEBBRAIO 2023
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMENDA EURO 500
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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