FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 13 e 14 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, TARANTO e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
-ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione della gara disputata nel corso dell’ottava giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
AMMENDA
€ 2500 CROTONE
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori occupanti il Settore Curva Sud intonato, al 13° minuto del primo tempo e per circa 2 minuti consecutivi, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori occupanti il settore Curva Sud intonato, al 33° minuto del secondo tempo, per cinque volte, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco un petardo di notevole potenza al 7° minuto del primo tempo, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 2500 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord intonato:
1. al 5° minuto del primo tempo, ripetuto per cinque volte, e al 45° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere
qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 40° minuto del primo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari per la durata di circa 1 minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 2500 LECCO per avere circa l’80% dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Nord intonato, al 25° minuto del primo tempo, circa per due volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1500 PADOVA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 41° minuto del primo tempo, tre bicchieri contenenti liquido all’interno del terreno di gioco senza colpire nessuno;
2. dopo il termine dell’incontro, all’interno del cortile antistante gli spogliatoi, alcune aste portabandiera ed un cartellone pubblicitario reperito all’interno della Curva, senza colpire nessuno o causare ulteriori danni;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato varie parti dell’impianto sportivo relative al Settore loro riservato (cartellone pubblicitario, maniglia di un cancello, canalina elettrica, vetro della porta del bagno, accessori e parti dei servizi igienici, canalina per impianto audio, rete divisoria della Curva Ospiti, cartello uscita di emergenza).
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c., numero 2 supplementi referti r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 1000 GUBBIO per avere persona non identificata, ma riconducibile alla Società: dal 1° minuto al 37° minuto del primo tempo, sostato all’interno del recinto di gioco e nella zona spogliatoi nonostante non fosse inserita in distinta; e dal 52° minuto fatto rientro nel recinto trattenendosi ivi per riportare le indicazioni tecniche ricevute dall’Allenatore espulso BRAGLIA all’Allenatore in seconda.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.).
€ 300 ALESSANDRIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nella Gradinata Nord intonato un coro oltraggioso al 20° minuto del secondo tempo, ripetuto tre volte, nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria che si trovava a terra dopo essersi infortunato in uno scontro di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 AQUILA MONTEVARCHI per avere alcuni suoi sostenitori, al termine del secondo tempo, mentre l’Arbitro usciva dal terreno di gioco, pronunciato parole offensive nei suoi confronti.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (referto arbitrale).
€ 300 FOGGIA per avere i suoi sostenitori, occupanti il Settore Curva Nord – Settore Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari al 17° minuto del primo tempo per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 200 VITERBESE per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale).
AMMENDA
€ 200 CARRARESE per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna C, intonato al 40° minuto del secondo tempo, per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 FEBBRAIO 2023 E
EURO 500 DI AMMENDA
GORETTI ROBERTO (REGGIANA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 FEBBRAIO 2023
CAMILLETTI PAOLO (RECANATESE) per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA EURO 500
MIGNEMI DAVIDE (GUBBIO) per avere ricevuto disposizioni tecniche dall’Allenatore BRAGLIA PIERO dopo che questi era stato espulso e si era posizionato nel recinto di gioco nella zona adiacente alla panchina del GUBBIO. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il differente ruolo svolto dal MIGNEMI e dal BRAGLIA (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BRAGLIA PIERO (GUBBIO)
A) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, usciva dall’area tecnica e avvicinatosi allo stesso pronunciava una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione;
B) per avere impartito disposizioni tecniche all’allenatore in seconda DE SIMONE DOMENICO, dopo essere stato espulso ed essersi posizionato nel recinto di gioco nel settore riservato ai diversamente abili e ai sanitari adiacente alla panchina del GUBBIO. In particolare, al 64° minuto, comunicava con una persona non identificata, ma riconducibile alla società, che riportava le indicazioni all’Allenatore in seconda, al 68° minuto, comunicava con il Direttore Sportivo DAVIDE MIGNETI che, a sua volta, riportava all’Allenatore in seconda e, al 79° minuto, comunicando direttamente con l’Allenatore in seconda.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, lett. a), C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale, r. proc. fed).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
CAGLIONI DARIO (SANGIULIANO) per avere, al 26° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione della segnatura della rete da parte della Squadra avversaria, protestava con veemenza nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1, invitato alla calma
da parte dell’Arbitro, reiterava il proprio comportamento e, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, pronunciava una frase offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALLINI MATTEO (PIACENZA) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confrontidell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
FINUCCI FABIO (RIMINI) per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente e pronunciando al loro indirizzo frasi irriguardose per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CACIOLI LUCA (TRIESTINA) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati della Squadra avversaria, in quanto entrava nell’area tecnica avversaria in modo aggressivo.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CASTELLAZZI FABIO (PRO SESTO) per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, nonostante fosse già stato richiamato in precedenza, entrava sul terreno di gioco e pronunciava una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
NOVIELLO MARCO (ANCONA) per avere, al 10° minuto circa del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto proferiva al loro indirizzo reiteratamente parole offensive.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta. (r. a. a. n. 1).
IMBROGNO ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a gioco fermo, correva verso il Quarto Ufficiale per dissentire platealmente nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMENDA EURO 500
DE SIMONE DOMENICO (GUBBIO) per avere ricevuto disposizioni tecniche dall’allenatore BRAGLIA PIERO dopo che questi era stato espulso e si era posizionato nel recinto di gioco nella zona adiacente alla panchina del GUBBIO. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti proc. fed.).
AMMONIZIONE (XI INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
OCCHIUZZI ROBERTO (OLBIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMENDA EURO 500
SADIKI KOSOVAR (VIRTUS ENTELLA) per avere tenuto un comportamento non corretto per avere, a fine gara, mentre faceva rientro negli spogliatoi, colpito con un forte colpo/pugno la porta degli stessi, spaccandone un’anta.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (XII INFR)
AMMONIZIONE (XI INFR)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
AMMONIZIONE (VII INFR)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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