FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 27 e 28 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, CESENA, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, LATINA, L.R. VICENZA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
-ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
AMMENDA
€ 2500 FIDELIS ANDRIA
A) per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Sud intonato al minuto 46° minuto del primo tempo ed al 47° minuto del secondo tempo, due volte in ciascuna occasione, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata
nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razzistico;
B) per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord intonato, al 25° minuto del primo tempo, per circa 15 secondi e per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;
C) per avere i suoi sostenitori intonato, a più riprese durante la partita, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari;
D) per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord, durante la fase di riscaldamento delle due squadre ed al 1° e 2° minuto del primo tempo, puntato un raggio laser di colore verde all’indirizzo dei calciatori del Foggia presenti sul terreno di giuoco, senza ulteriori conseguenze;
E) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere all’interno del recinto di gioco due petardi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 2000 TORRES
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Ospiti loro riservata, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. all’interno del campo per destinazione al 7° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua, senza conseguenze;
2. all’interno del recinto di gioco al 27° minuto del primo tempo, tre bottigliette d’acqua e un bicchiere di carta, al 40° minuto del primo tempo un bicchiere di plastica, senza conseguenze;
3. durante l’intervallo una bottiglia d’acqua e alcuni bicchieri verso la Tribuna Centrale, occupata dai tifosi avversari, senza colpire alcuno;
4. al 7° minuto del secondo tempo, un bicchiere contenente liquido verso un tesserato avversario espulso che abbandonava il terreno e verso un dirigente che lo accompagnava, mentre passavano sotto la Curva riservata ai tifosi della Torres. Nell’occasione il tesserato espulso veniva attinto dal liquido lanciato sul terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al lancio di liquido che ha colpito il tesserato avversario (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1500 JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 15° ed al 25° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel recinto di gioco due petardi di elevata potenza, di cui uno al 48° minuto del secondo tempo ed un altro al termine della gara;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 28° minuto del secondo tempo, due bottigliette di acqua da mezzo litro semipiene con il tappo, all’indirizzo dei calciatori del Catanzaro, intenti a festeggiare una rete, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 800 OLBIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco un petardo al 93° minuto, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 800 TARANTO
per avere una persona non identificata, ma riferibile alla Società in quanto indossava indumenti con il logo della stessa, fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi, nonostante non fosse inserita in distinta e, avvicinandosi all’Arbitro, per avere proferito parole irriguardose nei suoi confronti per dissentire sul suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale).
€ 500 FOGGIA
per avere i suoi sostenitori intonato, a più riprese durante la partita, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 500 PORDENONE
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato in più punti il vetro che separa la Curva del Settore Ospiti dalla Tribuna. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 300 CESENA
per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato quattro seggiolini all’interno del Settore Distinti loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 300 MONOPOLI
per avere per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 2° minuto circa del primo tempo, un bicchiere di plastica grande contenente liquido senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 300 PRO PATRIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nella Curva Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco al 33° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica semipieno di liquido giallo, senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 300 SANGIULIANO
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro destinati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200 ACR MESSINA
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato i rubinetti dei servizi a loro riservati nel Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200 LECCO
per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, intonato, al 36° minuto del primo tempo, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 200 PADOVA
per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, intonato, al 33° minuto del secondo tempo, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
€ 200 TRIESTINA
per avere i propri sostenitori, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 21° ed al 66° minuto, per due volte in ciascuna delle occasioni. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 200 VIRTUS ENTELLA
per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino all’interno della Curva Sud loro riservata. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
EVANGELISTI LUCA (TARANTO)
A) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e proferiva una frase offensiva nei suoi confronti;
B) al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco e si avvicinava all’Arbitro con fare minaccioso e gli mostrava, a pochi centimetri dal viso, un telefonino che ritraeva l’immagine di un’azione di gioco, contestava il suo operato e pronunciava frasi irriguardose e offensive nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
MINUTOLI ANTONINO (SANGIULIANO)
A) per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, e un comportamento non corretto in quanto, nonostante i precedenti richiami, usciva dall’area tecnica e pronunciava una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione;
B) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, al momento della notifica del provvedimento di espulsione, il SIG. MINUTOLI sedeva sulla panchina principale in luogo di quella aggiuntiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
MARINACCI VINCENZO (TARANTO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, entrava sul terreno di gioco e si avvicinava all’Arbitro con fare minaccioso mostrandogli, a pochi centimetri dal viso, un telefonino che ritraeva l’immagine di un’azione di gioco, contestava il suo operato e pronunciava frasi irriguardose nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
LOVISA MATTEO (PORDENONE)
per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante i precedenti richiami, usciva dall’area tecnica cercando lo scontro verbale con i
componenti della panchina avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAPUANO EZIO (TARANTO)
per aver, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto nello spazio antistante gli spogliatoi, inveiva nei loro confronti proferendo frasi irrispettose ed offensive per dissentire sul loro operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
CASTRICATO LUCA GIOVANNI (OLBIA)
per avere, al 7° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (XI INFR)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
AMMONIZIONE (VII INFR)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S. Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società
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