Tre giornate di squalifica per Prezioso dell’Ancona, una per Auriletto dell’Avellino, Ciofani della Triestina, Tozzuolo del Montevarchi, Milillo dell’Arzignano, Gilli della Gelbison, Bensaja dell’Imolese, Urso della Torres, Mastropietro della Viterbese
FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nelle sedute del 6 e 7 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata di ritorno del campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, CESENA, CROTONE, FOGGIA, FIDELIS ANDRIA, L.R. VICENZA, PESCARA, POTENZA, PRO VERCELLI e TRENTO, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 1000 MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Te, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel settore loro riservato sei petardi di lieve intensità senza arrecare danni a persone o cose (due petardi esplosi nel pregara, un petardo esploso al 10° minuto del primo tempo, due esplosi al 38° minuto del primo tempo, uno esploso al 40° minuto del primo tempo). Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco, in prossimità della panchina dell’Avellino, l’asta metallica con relativo pomello in plastica di un ombrello portatile, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 TARANTO per avere i suoi sostenitori occupanti il Settore Ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, al 33° minuto del primo tempo e al 32° minuto del secondo tempo. Il coro veniva ripetuto per circa due minuti e molteplici volte da tutti gli occupanti il settore ospiti in entrambe le occasioni. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 VIS PESARO per avere alcuni suoi sostenitori, posizionati in Tribuna, proferito frasi insultanti nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale per la durata di circa tre/quattro minuti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato il numero esiguo dei tifosi autori della condotta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 200 ARZIGNANO V. per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi degli arbitri al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale).
€ 200 LATINA per avere i suoi sostenitori occupanti il Settore Ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, al 38° minuto del primo tempo, per circa cinque secondi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 MARZO 2023
CASELLA ALEX (PRO VERCELLI) per avere, al 44°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente per dissentire nei confronti di una sua decisione. Al termine della gara, nel locale antistante gli spogliatoi reiterava le proprie proteste pronunciando frasi irriguardose nei suoi confronti contestando il suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la sua maggiore gravità in conseguenza della funzione di Dirigente Addetto all’Arbitro ricoperta dal CASELLA (referto arbitrale, r. IV Ufficiale).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
- BRUNELLO NICOLA (MANTOVA)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ESPOSITO GIANLUCA (GELBISON) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava nei suoi confronti una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- DI DONATO DANIELE (LATINA) per avere, al 37° minuto del primo tempo, pronunciato, durante un’azione di gioco mentre si lamentava con un proprio giocatore, un’espressione blasfema. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (supplemento r. Assistente Arbitrale n. 1, r. proc. fed, r. c.c.).
- PINNA SALVATORE (TORRES) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della propria Squadra, proferendo parole irriguardose nei suoi confronti, e per aver pronunciato, nell’occasione, anche un’espressione blasfema sferrando un calcio alla porta della sala medica, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (VI INFR)
- TOSCANO DOMENICO (CESENA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
- DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
- OCCHIUZZI ROBERTO (OLBIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- PAGLIARI GIOVANNI (RECANATESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
- FONTANA GAETANO (TURRIS)
- LOPEZ GIOVANNI (VITERBESE)
MASSAGGIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 50 DI AMMENDA
D’ANGELIS EMILIANO (POTENZA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Assistente Arbitrale, in quanto proferiva al suo indirizzo una frase irrispettosa e offensiva per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
- PREZIOSO MARIO FRANCESCO (ANCONA) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva con un pugno sul volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la mancanza di conseguenze e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta, il tipo di colpo inferto e l’impossibilità di contesa del pallone (supplemento referto arbitrale).
- LADINETTI RICCARDO (PONTEDERA) per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la mancanza di conseguenze pregiudizievoli e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta, il tipo di condotta posta in essere e la circostanza che il gioco era fermo.
PUBBLICO ED SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- AURILETTO SIMONE (AVELLINO) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
- CIOFANI MATTEO (TRIESTINA) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, nonostante i precedenti e ripetuti richiami, mentre era in panchina, protestava reiteratamente nei confronti della stessa per dissentire nei confronti di decisioni arbitrali. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n.1, calciatore di riserva).
- TOZZUOLO ALESSANDRO (AQUILA MONTEVARCHI) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
- MILILLO ALESSIO (ARZIGNANO V.)
- GILLI MATTEO (GELBISON)
- BENSAJA NICHOLAS (IMOLESE)
- URSO FRANCESCO (TORRES)
- MASTROPIETRO FEDERICO (VITERBESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
- CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
- CATANESE GIOVANNI (PONTEDERA)
- GUIDI MATTEO (PONTEDERA)
- NUNZIANTE CHRISTIAN (GELBISON)
- MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)
- MASALA ALESSANDRO (TORRES)
- FEDATO FRANCESCO (VIS PESARO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
- NICHETTI MARCO EMILIO (ALESSANDRIA)
- PAGLIAI GABRIELE (PICERNO)
- RIZZO ALBERTO (FOGGIA)
- MANGNI DOUDOU (LECCO)
- CICCONI MANUEL (CARRARESE)
- CANCELLOTTI TOMMASO (PESCARA)
- LA MONICA GIUSEPPE (GIUGLIANO)
- ZULLO WALTER (GIUGLIANO)
- SIMERI SIMONE (IMOLES)
- D’ORAZIO LUDOVICO (MANTOVA)
- PEDONE ALEX (MANTOVA)
- VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)
- CARLINI MASSIMILIANO (MONTEROSI TUSCIA)
- RANIERI ROBERTO (NOVARA)
- RINALDI FILIPPO (PIACENZA)
- DEL PINTO LORENZO (POTENZA)
- SALA ALESSANDRO (PRO SESTO)
- LOUATI ALESSANDRO (PRO VERCELLI)
- RUSSO FEDERICO (S. DONATO TAVARNELLE)
- ALCIBIADE RAFFAELE (SANGIULIANO)
- BELLONI NICCOLO’ (SIENA)
- FAVALLI ALESSANDRO (SIENA)
- MBAKOGU JERRY (TRIESTINA)
- VALDIFIORI MIRKO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
- DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)
- VASIC ALJOSA (PADOVA)
- BACCHETTI LORIS (FERALPISALO’)
- ARRIGONI MAROCCO ANDREA (FIDELIS ANDRIA)
- BIASIOL ERIC (GIUGLIANO)
- ZANON MANUEL (IMOLESE)
- BURRAI SALVATORE (PORDENONE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- CARLETTI CRISTIAN (TRENTO)
- FIETTA GIOVANNI (PRO PATRIA)
- CELIENTO DANIELE (CESENA)
- ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)
- BOBEN MATIJA (PESCARA)
- MICOVSCHI CLAUDIU (FIDELIS ANDRIA)
- DE SENA CARMINE (GELBISON)
- GANZ SIMONE ANDREA (LATINA)
- DESSENA DANIELE (OLBIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- RAMOS BORGES EMERSON (OLBIA)
- ZANANDREA GIANMARIA (PIACENZA)
- VOLPE GIOVANNI (POTENZA)
- BELLICH MARCO (L.R. VICENZA)
AMMONIZIONE (XV INFR)
- GIANDONATO MANUEL (FERMANA)
AMMONIZIONE (XII INFR)
- PETRICCIONE JACOPO (CROTONE)
- COSENZA FRANCESCO (PIACENZA)
AMMONIZIONE (XI INFR)
- LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)
- DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
- BRIGHENTI NICOLO’ (CATANZARO)
- DE ROSE FRANCESCO (CESENA)
- ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)
- DI SANTO FRANCESCO (SIENA)
- DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
- GATTO EMANUELE (ANCONA)
- BERTOLA NICOLO’ (AQUILA MONTEVARCHI)
- TOZZUOLO ALESSANDRO (AQUILA MONTEVARCHI)
- CASINI RICCARDO (ARZIGNANO V.)
- BLONDETT EDOARDO (AUDACE CERIGNOLA)
- DELLA LATTA SIMONE (CARRARESE)
- OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
- FRANCO DOMENICO (LUCCHESE)
- VANO MICHELE (RIMINI)
- MUNGO DOMENICO (VITERBESE)
AMMONIZIONE (VII INFR)
- SILVESTRO ALESSANDRO (AQUILA MONTEVARCHI)
- CARIOLATO FABIO (ARZIGNANO V.)
- SAPORETTI LORENZO (PRO PATRIA)
- BIANCHI NICOLO’ (CESENA)
- DALMAZZI ALESSANDRO (FIDELIS ANDRIA)
- QUAINI ALESSANDRO (FIORENZUOLA)
- ULIANO FRANCESCO (GELBISON)
- ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)
- BRUZZANITI GIOVANNI (LUCCHESE)
- PINATO MARCO (PORDENONE)
- RAPARO MARCO (RECANATESE)
- FUSI PIETRO (SANGIULIANO)
- ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)
- SANDON THOMAS (L.R. VICENZA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
- ROTA ARENSI (ALESSANDRIA)
- SINI SIMONE (ALESSANDRIA)
- DE SANTIS SIMONE (ANCONA)
- LANGELLA CHRISTIAN (AUDACE CERIGNOLA)
- VAGHI STEFANO (PRO PATRIA)
- SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)
- PRESTIA GIUSEPPE (CESENA)
- DELVINO FABIO FERNANDO (FIDELIS ANDRIA)
- RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
- FAZZI NICOLO’ (MANTOVA)
- ILLANES MINUCCI JULIAN (NOVARA)
- SULJIC CAZIM (PIACENZA)
- BRUSCAGIN MATTEO (PORDENONE)
- SBAFFO ALESSANDRO (RECANATESE)
- VONA EDOARDO (RECANATESE)
- DEL CARRO ANDREA (RIMINI)
- RICCARDI DAVIDE (SIENA)
- ACQUADRO ALBERTO (TURRIS)
- LEONETTI VITO (TURRIS)
AMMONIZIONE (III INFR)
- CASTELLI DAVIDE (PRO PATRIA)
- BENEDETTI SIMONE (AVELLINO)
- MAZZOCCO DAVIDE (AVELLINO)
- FULIGNATI ANDREA (CATANZARO)
- MARCANDALLI ALESSANDRO (PONTEDERA)
- GIGLIOTTI GUILLAUME (CROTONE)
- VOLTAN DAVIDE (FERALPISALO’)
- BORGHETTO NICOLA (FERMANA)
- DIMARCO CHRISTIAN (FIORENZUOLA)
- DE MARINO DAVIDE (VIRTUS FRANCAVILLA)
- CORTI ALESSANDRO (OLBIA)
- PISCOPO KEVIN (PORDENONE)
- FERRANTE EDOARDO (RECANATESE)
- SANDRI MATTIA (RIMINI)
- CARCANI PIETRO (S. DONATO TAVARNELLE)
- ROCCHETTI YURI (TRIESTINA)
- MOROSINI LEONARDO (VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
- ATTYS CHRISTOPHER (TRENTO)
- FABBRI ALESSANDRO (TRENTO)
- PICCOLI MARCO (ALBINOLEFFE)
- PERSEU FAUSTO (ALESSANDRIA)
- MUSSIS FRANCO GABRIEL (AQUILA MONTEVARCHI)
- IANESI SIMONE (PONTEDERA)
- PALMIERO LUCA (PESCARA)
- CARRARO FEDERICO (FERALPISALO’)
- ANATRELLA DARIO (GELBISON)
- VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (GUBBIO)
- BONETTI ANDREA (JUVENTUS NEXT GEN)
- DESJARDINS AXEL (NOVARA)
- DI MUNNO ALESSANDRO (NOVARA)
- LARIBI KARIM (PRO VERCELLI)
- YABRE MOUSTAPHA (RECANATESE)
- CAPONE CHRISTIAN (REGGIANA)
- GERMANO UMBERTO (TRIESTINA)
AMMONIZIONE (I INFR)
- GAROFALO VINCENZO (TRENTO)
- TULISSI TIZIANO (FERMANA)
- MORELLO MATTIA (FIORENZUOLA)
- VIMERCATI ALESSANDRO (JUVE STABIA)
- MULE’ ERASMO (MONOPOLI)
- BIANCO GABRIEL (PRO SESTO)
- SCOTTO LUIGI (TORRES)
- BARILLA’ ANTONINO (VITERBESE)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
189/574
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.