FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nelle sedute del 6 e 7 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata di ritorno del campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, CESENA, CROTONE, FOGGIA, FIDELIS ANDRIA, L.R. VICENZA, PESCARA, POTENZA, PRO VERCELLI e TRENTO, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
AMMENDA
€ 1000 MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Te, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel settore loro riservato sei petardi di lieve intensità senza arrecare danni a persone o cose (due petardi esplosi nel pregara, un petardo esploso al 10° minuto del primo tempo, due esplosi al 38° minuto del primo tempo, uno esploso al 40° minuto del primo tempo). Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco, in prossimità della panchina dell’Avellino, l’asta metallica con relativo pomello in plastica di un ombrello portatile, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 TARANTO per avere i suoi sostenitori occupanti il Settore Ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, al 33° minuto del primo tempo e al 32° minuto del secondo tempo. Il coro veniva ripetuto per circa due minuti e molteplici volte da tutti gli occupanti il settore ospiti in entrambe le occasioni. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 VIS PESARO per avere alcuni suoi sostenitori, posizionati in Tribuna, proferito frasi insultanti nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale per la durata di circa tre/quattro minuti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato il numero esiguo dei tifosi autori della condotta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 200 ARZIGNANO V. per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi degli arbitri al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale).
€ 200 LATINA per avere i suoi sostenitori occupanti il Settore Ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, al 38° minuto del primo tempo, per circa cinque secondi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 MARZO 2023
CASELLA ALEX (PRO VERCELLI) per avere, al 44°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente per dissentire nei confronti di una sua decisione. Al termine della gara, nel locale antistante gli spogliatoi reiterava le proprie proteste pronunciando frasi irriguardose nei suoi confronti contestando il suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la sua maggiore gravità in conseguenza della funzione di Dirigente Addetto all’Arbitro ricoperta dal CASELLA (referto arbitrale, r. IV Ufficiale).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ESPOSITO GIANLUCA (GELBISON) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava nei suoi confronti una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
AMMONIZIONE (VI INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 50 DI AMMENDA
D’ANGELIS EMILIANO (POTENZA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Assistente Arbitrale, in quanto proferiva al suo indirizzo una frase irrispettosa e offensiva per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PUBBLICO ED SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (XV INFR)
AMMONIZIONE (XII INFR)
AMMONIZIONE (XI INFR)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
AMMONIZIONE (VII INFR)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
189/574
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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