Squalificati in Serie C 2022/2023 dopo la 31° giornata

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Due giornate di squalifica per Ferrante del Cesena, Ndrecka della Pro Patria, Di Paolantonio del Monterosi e Fofana del Messina, tra quelli per una giornata Rafia del Pescara, Raina della Juventus Next Gen

FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 13 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CESENA, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, REGGIANA, RIMINI e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
-ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA’

AMMENDA

€ 1000 JUVE STABIA per avere consentito a persona non autorizzata: di fare accesso sul terreno di gioco in occasione della segnatura della rete della Squadra di casa; di fare accesso in più occasioni nel recinto di gioco; di fare accesso nelle aree riservate dove operano i Rappresentanti della Procura e il Commissario di Campo; di rivolgersi in maniera irriguardosa nei confronti del Commissario di Campo al termine della gara e durante la redazione dei verbali. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 1000 RIMINI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 90° minuto della gara, all’interno del terreno di gioco due bottigliette di plastica senza tappo, senza arrecare danno a persone o a cose;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Est, all’86° minuto della gara, dato fuoco ad uno striscione precedentemente esposto che si spengeva in circa 3 minuti, senza conseguenze;
C) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Est, al 93° minuto circa, accesso un secondo fuoco che si spegneva in circa 2 minuti senza nessuna conseguenza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose. Misura attenuata anche in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 ACR MESSINA per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 10° minuto del primo tempo, lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco un petardo di forte intensità, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 40° e 42° minuto del secondo tempo, tre fumogeni di cui uno nel rettangolo di gioco, senza conseguenze;
2. a fine gara, sul terreno di gioco una bottiglietta d’acqua, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c. supplemento r.c.c.).

€ 500 GIUGLIANO per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato cinque seggiolini all’interno del Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., supplemento r.c.c. documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 300 POTENZA per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Ovest, intonato, al 10° minuto e al 30° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 300 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre i giocatori del Taranto rientravano negli spogliatoi attraverso il tunnel, una bottiglietta d’acqua semipiena e chiusa con tappo, senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 TRIESTINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al termine della gara, alcuni dei suoi sostenitori (circa 20 ragazzini) occupanti la Curva Furlan scavalcato la recinzione accedendo sul terreno di gioco dove erano ancora presenti i giocatori di entrambe le squadre. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

€ 300 VIRTUS FRANCAVILLA per fatti non regolamentari e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato le pareti dei bagni dei tifosi ospiti con scritte con pennarello indelebile di colore blu. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., supplemento r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 300 CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco un fumogeno, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 300 REGGIANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Tribuna Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 40° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco, un petardo di lieve potenza senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 MARZO 2023

  • BALDRIGHI LUCA (FIORENZUOLA) per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti del Direttore di gara e del Quarto Ufficiale di gara, pronunciando frasi offensive ed irrispettose nei loro confronti per contestare il loro operato, continuando a proferire frasi offensive nei loro confronti alla notifica del provvedimento di espulsione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA

MIGNEMI DAVIDE (GUBBIO) per avere, all’8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Arbitro, pronunciando frasi offensive e irrispettose nei suoi confronti per contestare il suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 MARZO

  • TATTI TOMMASO (OLBIA) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva dall’area tecnica ed entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione, pronunciando una frase irrispettosa al suo indirizzo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal TATTI TOMMASO (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

CARDELLI EDOARDO (PRO VERCELLI) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

  • TABBIANI LUCA (FIORENZUOLA) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto al termine della gara, mentre la stessa rientrava negli spogliatoi, le si avvicinava e pronunciava parole irrispettose al suo indirizzo, reiterando tale condotta fino all’ingresso degli spogliatoi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.
  • GRILLI STEFANO (FERMANA) per avere, al 48° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
  • TOSCANO DOMENICO (CESENA) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva dall’aerea tecnica, entrava sul terreno di gioco per 10 metri per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale e pronunciava parole irrispettose nei confronti della Squadra Arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • RASTELLI MASSIMO (AVELLINO) per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione e, alla notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
  • SPICUZZA AGOSTINO (GELBISON) per avere, nell’intervallo tra il primo e secondo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si avvicinava allo stesso e pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti, contestando il suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
  • VOLPE GENNARO (VIRTUS ENTELLA) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

  • CAPUANO EZIO (TARANTO)
  • MENICHINI LEONARDO (MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

  • TOSCANO DOMENICO (CESENA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • PANCARO GIUSEPPE (MONOPOLI)
  • LOPEZ GIOVANNI (VITERBESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

  • TABBIANI LUCA (FIORENZUOLA)
  • TORRENTE VINCENZO (PADOVA)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • CIANFRONE GIUSEPPE (GELBISON)

MASSAGGIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • CALISE PASQUALE (GIUGLIANO) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo spintonava con fare minaccioso, in occasione del suo intervento per medicare un calciatore della propria squadra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13 comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

  • FERRANTE JONATHAN ALEXIS (CESENA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, con il pallone a distanza di gioco e disinteressandosi dello stesso, con un calcio sulla coscia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
  • NDRECKA ANGELO (PRO PATRIA) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un fallo, reagiva colpendolo all’altezza dello stinco con un violento calcio con il collo del piede, senza provocare conseguenze pregiudizievoli. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 CGS, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
  • DI PAOLANTONIO ALESSANDRO (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario FOFANA LAMINE in quanto, a gioco fermo, con il pallone lontano non a distanza di gioco, mentre si spingevano, lo colpiva con un calcio sulla gamba all’altezza dello stinco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 CGS, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
  • FOFANA LAMINE (ACR MESSINA) per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario DI PAOLANTONIO ALESSANDRO in quanto, a gioco fermo, con il pallone lontano non a distanza di gioco, mentre si spingevano, lo colpiva con un calcio sulla gamba all’altezza dello stinco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 CGS, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • RAINA MARCO (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

  • BONTA’ FRANCESCO (GUBBIO)
  • JALLOW SULAYMAN (VITERBESE)
  • RAMIREZ PEREYRA GASTON EXEQUIEL (VIRTUS ENTELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

  • BALESTRERO DAVIDE (FERALPISALO’)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

  • DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (PICERNO)
  • ARRIGONI MAROCCO ANDREA (FIDELIS ANDRIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

  • COCCO ANDREASALVATORE (ALBINOLEFFE)
  • ANTONIAZZI MANUEL (ARZIGNANO V.)
  • MALCORE GIANCARLO (AUDACE CERIGNOLA)
  • DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)
  • OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO (FOGGIA)
  • RAFIA HAMZA (PESCARA)
  • CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
  • GERBO ALBERTO (JUVE STABIA)
  • GALUPPINI FRANCESCO (NOVARA)
  • PASCALI MANUEL (SANGIULIANO)
  • MAZZA LEONARDO (TARANTO)
  • RIGGIO CRISTIAN (VITERBESE)
  • ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)
  • BRIGNANI FABRIZIO (OLBIA)
  • RAGATZU DANIELE (OLBIA)
  • RAMOS BORGES EMERSON (OLBIA)
  • ALFIERI VINCENZO (RECANATESE)
  • MELI MARCO (SIENA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

  • COSENZA FRANCESCO (PIACENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

  • CASINI RICCARDO (ARZIGNANO V.)
  • OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
  • FABRIZI LUCA (LATINA)
  • TRASCIANI DANIELE (ACR MESSINA)
  • CONTESSA SERGIO (TURRIS)
  • DANTI DOMENICO (VIRTUS VERONA)
  • MUNGO DOMENICO (VITERBESE)
  • VANO MICHELE (RIMINI)
  • AUCELLI CHRISTIAN (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • VITTURINI DAVIDE (TRENTO)
  • D’ANGELO SONNY (AVELLINO)
  • MAZZOCCO DAVIDE (AVELLINO)
  • VOLTAN DAVIDE (FERALPISALO’)
  • RONDINELLA GENNY (GIUGLIANO)
  • DE FRANCESCO ALBERTO (MANTOVA)
  • IOTTI LUCA (MANTOVA)
  • FIORANI MARCO (ACR MESSINA)
  • DE SANTIS IVAN FRANCESCO (MONOPOLI)
  • VILLA LUCA (PERGOLETTESE)
  • STEFFE DEMETRIO (POTENZA)
  • ROCCHETTI YURI (TRIESTINA)
  • DI NUNZIO FRANCESCO (TURRIS)
  • FIUMANO’ FILIPPO (AQUILA MONTEVARCHI)
  • BONFANTI GIOVANNI (PONTEDERA)
  • FAGGI FILIPPO (IMOLESE)
  • PANICO GIUSEPPE ANTONI (LUCCHESE)

AMMONIZIONE (XII INFR)

  • CORRADI MATTIA (PRO SESTO)
  • DE ROSE FRANCESCO (CESENA)
  • LA ROSA LUCA (OLBIA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

  • PIANA LUCA (ARZIGNANO V.)
  • VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)
  • ROCCA MICHELE (NOVARA)
  • AJETI ARLIND (PORDENONE)
  • GRECO JEAN FREDDI PAS (L.R. VICENZA)
  • MERCATI ALESSANDRO (CARRARESE)
  • PAOLUCCI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

  • ACHIK ISMAIL (AUDACE CERIGNOLA)
  • ZENNARO MATTIA (FERALPISALO’)
  • ULIANO FRANCESCO (GELBISON)
  • ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)
  • RICCI MANUEL (JUVE STABIA)
  • KONATE AMARA (ACR MESSINA)
  • PINATO MARCO (PORDENONE)
  • EVANGELISTI NICOLO (TARANTO)
  • D’AMBROSIO DARIO (CARRARESE)
  • SCHIAVI NICOLAS ADRIAN (CARRARESE)
  • REDOLFI ALEX (GUBBIO)
  • KABASHI ELVIS (REGGIANA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

  • LOMBARDONI MANUEL (PRO PATRIA)
  • MATERA ANTONIO (AVELLINO)
  • COSTA FILIPPO (FOGGIA)
  • RISOLO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI)
  • ILLANES MINUCCI JULIAN (NOVARA)
  • CATURANO SALVATORE (POTENZA)
  • MANIERO RICCARDO (TURRIS)
  • PASINI NICOLA (L.R. VICENZA)
  • CALDERONI MARCO (CESENA)
  • STRONATI RICCARDO (FIORENZUOLA)
  • BENASSAI FRANCESCO (LUCCHESE)
  • MERKAJ SILVIO (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

  • DAVI FEDERICO (ARZIGNANO V.)
  • BERTONI LUCA (PRO PATRIA)
  • ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
  • FERRANI MANUEL (PICERNO)
  • KOUDA RACHID (PICERNO)
  • GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
  • FRANCHINI SIMONE (PADOVA)
  • DI GENNARO MATTEO (FERALPISALO’)
  • MAGGIONI TOMMASO (JUVE STABIA)
  • PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)
  • BRUZZONE MATTEO (SANGIULIANO)
  • FALL MBARICK (SANGIULIANO)
  • ROSSI GIANMARIA (IMOLESE)
  • BELLODI GABRIELE (OLBIA)
  • BIANCU ROBERTO (OLBIA)
  • LONGOBARDI GIANLUCA (RECANATESE)
  • GUGLIELMOTTI DAVIDE (REGGIANA)
  • BONAVOLONTA’ ANGELO (TORRES)

AMMONIZIONE (III INFR)

  • PASQUATO CRISTIAN (TRENTO)
  • DOUMBIA ISSA (ALBINOLEFFE)
  • ARDIZZONE FRANCESCO (LECCO)
  • CARRARO FEDERICO (FERALPISALO’)
  • CARELLA FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • MACCA FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • IGLIO GIUSEPPE (GIUGLIANO)
  • DA GRACA COSIMO MARCO (JUVENTUS NEXT GEN)
  • GIORDANI PIETRO (MONTEROSI TUSCIA)
  • VITALI PABLO (MONTEROSI TUSCIA)
  • ACCARDI ANDREA (PIACENZA)
  • CESARINI ALESSANDRO (PIACENZA)
  • DEL SOLE FERDINANDO (POTENZA)
  • LEGITTIMO MATTEO (POTENZA)
  • CLEMENTE GIANLUCA (PRO VERCELLI)
  • RIZZO MATTEO (PRO VERCELLI)
  • RIZZO NICHOLAS (PRO VERCELLI)
  • ROJAS ZAMORA LUIS JOSE ESTEB (PRO VERCELLI)
  • SILVA JACOPO (RENATE)
  • SERBOUTI ANASS (SANGIULIANO)
  • ZUGARO DE MATTEIS DAVIDE (SANGIULIANO)
  • TOMMASINI CHRISTIAN (TARANTO)
  • GUIDETTI LUCA (ALESSANDRIA)
  • PERUCCHINI FILIPPO (ANCONA)
  • CERASANI JACOPO (AQUILA MONTEVARCHI)
  • LISCHI LUCA (AQUILA MONTEVARCHI)
  • PALMIERI RICCARDO (CARRARESE)
  • NANNI NICOLA (OLBIA)
  • GUADAGNI GIUSEPPE (RECANATESE)
  • CAPONE CHRISTIAN (REGGIANA)
  • CAUZ CRISTIAN (REGGIANA)
  • SEPE ALFONSO (S. DONATO TAVARNELLE)
  • BORRA DANIELE (VIRTUS ENTELLA)
  • ASTROLOGO ANDREA (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

  • CITTERIO GIORGIO (PRO PATRIA)
  • TORDINI MATTIA (LECCO)
  • LESCANO FACUNDO (PESCARA)
  • PLIZZARI ALESSANDRO (PESCARA)
  • MINELLI ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)
  • TUMMINELLO MARCO (GELBISON)
  • SAVONA NICOLO (JUVENTUS NEXT GEN)
  • FONTANA MANUEL (MANTOVA)
  • KRAGL OLIVER (ACR MESSINA)
  • DI RENZO ALESSANDRO (MONTEROSI TUSCIA)
  • ARIAUDO LORENZO (NOVARA)
  • TENTONI TOMMASO (NOVARA)
  • TONOLI DANIEL (PERGOLETTESE)
  • ARRIGHINI ANDREA (PRO VERCELLI)
  • GHEZZI ANDREA (RENATE)
  • ZAMPA ENRICO (TURRIS)
  • BALDI MATTEO (ALESSANDRIA)
  • MANE’ BALLA MOUSSA (AQUILA MONTEVARCHI)
  • BUMBU JONATHAN (CESENA)
  • DI STEFANO LORENZO (GUBBIO)
  • BERTASO ALESSIO (IMOLESE)
  • ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA)
  • ST CLAIR HARVEY WILLIAM (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • DI GAUDIO ANTONIO (AVELLINO)
  • GAMMONE FRANCESCO PIO (PICERNO)
  • MEROLA DAVIDE (PESCARA)
  • MESIK IVAN (PESCARA)
  • MUSATTI MATTIA (FERALPISALO’)
  • COSTA FERREIRA PEDRO MIGUEL (FIDELIS ANDRIA)
  • PORCINO ANTONIO (GELBISON)
  • SEKULOV NIKOLA (JUVENTUS NEXT GEN)
  • PIEROBON CHRISTIAN (MANTOVA)
  • SPALLUTO SAMUELE FRANCES (NOVARA)
  • VARONE IVAN (NOVARA)
  • GALLIANI DIEGO (TRIESTINA)
  • PIACENTINI MATTEO (TRIESTINA)
  • ROVAGLIA PIETRO (AQUILA MONTEVARCHI)
  • PICCININI GABRIELE (FIORENZUOLA)
  • MARILUNGO GUIDO (RECANATESE)
  • PICCHI ALBERTO (SIENA)

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società