FIRENZE – Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 15 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare diputate nel corso della tredicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, CESENA, LUCCHESE e RECANATESE, AVELLINO, FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
-ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
AMMENDA
€ 3500 VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al termine della gara:
A) intonato cori offensivi e minacciosi nei confronti dei giocatori della propria squadra e per aver alcuni sostenitori tentato di scavalcare la recinzione causando altresì la caduta di uno di essi all’interno del recinto di gioco, provocando l’intervento delle Forze dell’Ordine;
B) durante il deflusso le contestazioni da parte dei propri sostenitori proseguivano con il lancio di bottiglie e sassi verso il parcheggio interno uno dei quali colpiva un tesserato della Società Aquila Montevarchi all’altezza del ginocchio; venivano inoltre lanciati un bengala e una bomba carta contro la recinzione;
C) le proteste dei sostenitori proseguivano ulteriormente tanto da costringere i calciatori e la dirigenza ad abbandonare l’impianto sportivo sotto la protezione delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 14, comma 1 lett. f, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 2500 IMOLESE per non avere assicurato la presenza dell’ambulanza al momento di inizio della gara, causando un ritardo nell’inizio della stessa di 52 minuti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6, C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale, r. c.c.).
€ 1000 ALESSANDRIA per avere i suoi sostenitori, al 32° minuto del primo tempo, intonato ripetuti cori oltraggiosi nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 500 CESENA per avere i suoi sostenitori intonato, durante la gara, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 500 MONOPOLI per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato dodici seggiolini e una staffa di sostegno all’interno del Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).
€ 200 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel recinto di gioco, una bottiglietta d’acqua semipiena, senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
€ 200 PIACENZA per avere i suoi tesserati danneggiato i servizi igienici all’interno dello spogliatoio loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).
€ 200 TRIESTINA per avere i suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Laterale, al 21° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
AMMONIZIONE (I INFR)
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (XII INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 250 DI AMMENDA
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (IV INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XVI INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AMMONIZIONE (XII INFR)
AMMONIZIONE (XI INFR)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
AMMONIZIONE (VII INFR)
AMMONIZIONE (VI INFR)
AMMONIZIONE (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMMONIZIONE (I INFR)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
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