Due giornate di squalifica per Jimenez del Vicenza e Giannotti del Monopoli, tra quelli per una giornata Gheza della Pro Vercelli, Bunino del Lecco, Sipos del Trento, Vacca del Foggia, Giandonado della Fermana
FIRENZE – Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 20 e 21 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CESENA, GUBBIO, LATINA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, RIMINI, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
-ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
– lanciato nel recinto di gioco oggetti, a gara terminata, con la presenza di solo personale addetto a servizi e senza alcuna conseguenza pregiudizievole
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 2000 ALBINOLEFFE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, al 39° minuto circa del primo tempo, attinto con numerosi sputi l’Assistente Arbitrale n.1. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. a.a. n.1).
€ 2000 POTENZA
A) per avere una decina di suoi sostenitori presenti nel Settore Distinti intonato, durante la fase di riscaldamento, per cinque volte, cori offensivi e insultanti nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razzistico;
B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori presenti nel Settore Distinti intonato, al 1° e al 34° minuto del primo tempo, per cinque volte in ciascuna occasione, un coro oltraggioso nei confronti di un calciatore avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c.).
€ 1000 RIMINI per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 30° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco un petardo di notevole intensità. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 800 TRIESTINA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato e fatto esplodere, al 59° minuto della gara, un petardo e lanciato alcuni bicchieri di plastica contenenti liquido sul terreno di gioco senza conseguenze;
B) per avere i propri sostenitori, presenti nella Curva Furlan, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 23° minuto del primo tempo, per due volte e al 71° minuto della gara, per una volta. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerai i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 600 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, nel recinto di gioco cinque bottigliette d’acqua semipiene e senza tappo senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 400 L.R. VICENZA per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Trevisan, consistiti nell’avere danneggiato cinque seggiolini all’interno del Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 300 MANTOVA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una parte dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – supplemento r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200 PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 59° minuto della gara, nel recinto di gioco, tre bicchieri di plastica vuoti e un contenitore di cartone, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
€ 200 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° e 46° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco, due bottigliette di caffè Borghetti vuote. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
- ZAMUNER GIORGIO (TRENTO) per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, in quanto, mentre era in panchina, protestava reiteratamente nei confronti dello stesso per dissentire nei confronti di decisioni arbitrali. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (supplemento referto arbitrale, panchina aggiuntiva).
- DI NOLA PASQUALE (TURRIS) per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1, in quanto pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire su una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n.1).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA EURO 1000
- BALDRIGHI LUCA (FIORENZUOLA) per avere, al 50° minuto circa del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati della Squadra avversaria, proferendo parole offensive nei loro confronti. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c.).
AMMENDA EURO 500
- MAUTONE MAURIZIO (PRO SESTO) per avere, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore, inserito nella distinta gara, prima dell’inizio della partita, il tesserato MOLTENI ANDREA, nonostante quest’ultimo fosse squalificato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (II INFR)
- MATTEASSI LUCA (PIACENZA)
- CAMILLETTI PAOLO (RECANATESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
- DIBIASE FRANCESCO (AUDACE CERIGNOLA)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
- PETRAZZUOLO AMEDEO (JUVE STABIA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto dapprima si dirigeva verso il IV Ufficiale per protestare nei suoi confronti e, successivamente, alla notifica del provvedimento di espulsione, entrava sul terreno di gioco pronunciando una frase irrispettosa nei confronti dell’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
- CICIRIELLO GIUSEPPE (TARANTO) per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica urlando e sbracciando per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CINELLI DANIELE (ACR MESSINA) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, in occasione di un fallo fischiato nei pressi della panchina della propria Squadra, si alzava dalla panchina e tratteneva il pallone ritardando la ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- TORRENTE VINCENZO (PADOVA) per avere, al 93° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e negligente, in quanto, in occasione della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, calciava con violenza una bottiglietta d’acqua chiusa e piena colpendo un Collaboratore della Procura Federale alla gamba destra e provocandogli un forte dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità intrinseca della condotta posta in essere (r. proc. fed.).
- MOLTENI ANDREA (PRO SESTO) per essere stato inserito, prima dell’inizio della partita, nella distinta gara e per avere, durante il pregara, fatto accesso prima sul terreno di gioco per svolgere attività di preparazione con i propri calciatori e poi all’interno degli spogliatoi prima dell’inizio della gara, nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMONIZIONE (VI INFR)
- MENICHINI LEONARDO (MONTEROSI TUSCIA)
AMMONIZIONE (IV INFR)
- PAZIENZA MICHELE (AUDACE CERIGNOLA)
- TORRENTE VINCENZO (PADOVA)
AMMONIZIONE (III INFR)
- DIANA AIMO (REGGIANA)
- BARESI ALESSIO (REGGIANA)
AMMONIZIONE (II INFR)
- GAUTIERI CARMINE (SANGIULIANO)
AMMONIZIONE (I INFR)
- GHIZZANI MARCO (S. DONATO TAVARNELLE)
- CORAGGIO EMILIO (TURRIS)
MASSAGGIATORE ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
- VALENTINI STEFANO (CESENA) per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- SCHEMBRI GIACOMO (CARRARESE) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto esce intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
- JIMENEZ KALEB (L.R. VICENZA) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante un contrasto di gioco, dopo essere stato anticipato, interveniva con il piede sul viso dell’avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
- GIANNOTTI PASQUALE (MONOPOLI) per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, dopo aver subito una trattenuta prolungata da parte dell’avversario, reagiva colpendolo con una manata sulla nuca. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta considerando che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, che il colpo è stato inferto in una zona del corpo particolarmente delicata.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- GHEZA FILIPPO (PRO VERCELLI) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale pronunciando una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
- BUNINO CRISTIAN (LECCO) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non regolamentare in quanto poneva in essere un comportamento non corretto davanti alla recinzione della curva. Misura della sanzione in applicazione dell’art 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a. n.1., calciatore di riserva).
- SIPOS LEON (TRENTO) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l’incolumità fisica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
- VACCA ANTONIO (FOGGIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XVII INFR)
- GIANDONATO MANUEL (FERMANA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
- FERRI LUCA (TRENTO)
- GATTO EMANUELE (ANCONA)
- SIMONETTI PIER LUIGI (ANCONA)
- VASIC ALJOSA (PADOVA)
- BIASIOL ERIC (GIUGLIANO)
- OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
- REDOLFI ALEX (GUBBIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
- GALAZZINI DAVIDE (TRENTO)
- DOUMBIA ISSA (ALBINOLEFFE)
- SABBIONE ALESSIO (ALESSANDRIA)
- ITALENG NGOCK JONATHAN (AQUILA MONTEVARCHI)
- CASARINI FEDERICO (AVELLINO)
- LEO DANIEL COSIMO (FOGGIA)
- DONNARUMMA ANTONIO (PADOVA)
- SARTORE DOS SANTOS PEREZ (FIORENZUOLA)
- SERPE LAURENS (IMOLESE)
- GERBAUDO MATTEO (MANTOVA)
- FIORANI MARCO (ACR MESSINA)
- DE RISIO CARLO (MONOPOLI)
- DESSENA DANIELE (OLBIA)
- MAZZARANI ANDREA (PERGOLETTESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
- BENSAJA NICHOLAS (IMOLESE)
- CORRADI MATTIA (PRO SESTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
- COSTA FILIPPO (FOGGIA)
- PINZAUTI LORENZO (LECCO)
- DELLA LATTA SIMONE (CARRARESE)
- SCHIAVI NICOLAS ADRIAN (CARRARESE)
- SILVESTRI LUIGI (CESENA)
- NICASTRO FRANCESCO (PONTEDERA)
- QUAINI ALESSANDRO (FIORENZUOLA)
- ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)
- BOCALON RICCARDO (MANTOVA)
- VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN (PERGOLETTESE)
- TONINELLI DARIO (PRO SESTO)
- IEZZI ROBERTO (PRO VERCELLI)
- MICELI MIRKO (TURRIS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- PASQUATO CRISTIAN (TRENTO)
- GIORGIONE CARMINE (ALBINOLEFFE)
- DI MASSIMO ALESSIO (ANCONA)
- PERUCCHINI FILIPPO (ANCONA)
- PARIGI GIACOMO (ARZIGNANO V.)
- CASTELLI DAVIDE (PRO PATRIA)
- ALBERTINI ALESSANDRO (CESENA)
- PALMIERO LUCA (PESCARA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- PAOLINI SIMONE (FIDELIS ANDRIA)
- BONDIOLI ANDREA (FIORENZUOLA)
- MACCA FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
- CUCCHIETTI TOMMASO (LUCCHESE)
- NANNI NICOLA (OLBIA)
- ACCARDI ANDREA (PIACENZA)
- DELI FRANCESCO (PORDENONE)
- RIZZO NICHOLAS (PRO VERCELLI)
- COLOMBINI LORENZO (RENATE)
- SILVA JACOPO (RENATE)
- SANDRI MATTIA (RIMINI)
- TOMMASINI CHRISTIAN (TARANTO)
AMMONIZIONE (XII INFR)
- MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)
- AJETI ARLIND (PORDENONE)
- FERRARA ANTONIO (TARANTO)
AMMONIZIONE (XI INFR)
- CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
- CATANESE GIOVANNI (PONTEDERA)
- BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
- GORI MIRKO (TRIESTINA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
- GALEANDRO ALESSANDRO (ALESSANDRIA)
- BIASCI TOMMASO (CATANZARO)
- BIANCHI NICOLO’ (CESENA)
- TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)
- MORA LUCA (PESCARA)
- SCORZA CHRISTIAN (FERMANA)
- QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)
- ILLANES MINUCCI JULIAN (NOVARA)
- VERGARA ANTONIO (PRO VERCELLI)
- LUCIANI ALESSIO (REGGIANA)
- RICCARDI DAVIDE (SIENA)
- LOLLO LORENZO (TRIESTINA)
- FRANCO DANIELE (TURRIS)
- PASINI NICOLA (L.R. VICENZA)
- MERKAJ SILVIO (VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
- NICHETTI MARCO EMILIO (ALESSANDRIA)
- KOUDA RACHID (PICERNO)
- ENRICI PATRICK (LECCO)
- SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)
- CUOMO GIUSEPPE (CROTONE)
- SALINES EMMANUELE (FERALPISALO’)
- TIRITIELLO ANDREA (LUCCHESE)
- CARILLO LUIGI (NOVARA)
- GIORNO FRANCESCO (PIACENZA)
- NAVA RICCARDO (PIACENZA)
- BRUSCAGIN MATTEO (PORDENONE)
- BRENNA DUCCIO (S. DONATO TAVARNELLE)
- GHAZOINI AMINE (VIS PESARO)
- ZOIA RICCARDO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
- PAOLUCCI LORENZO (ANCONA)
- BOFFELLI ANDREA (PRO PATRIA)
- DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)
- CELJAK VEDRAN (LECCO)
- MANGNI DOUDOU (LECCO)
- LIGUORI MICHAEL (PADOVA)
- CICCONI MANUEL (CARRARESE)
- KRAJA ERDIS (PESCARA)
- PORTANOVA DENIS (GUBBIO)
- SIMERI SIMONE (IMOLESE)
- CINAGLIA DAVIDE (JUVE STABIA)
- BENALOUANE YOHAN (NOVARA)
- BRIGNANI FABRIZIO (OLBIA)
- MASETTI LORENZO (PIACENZA)
- RUSSO FEDERICO (S. DONATO TAVARNELLE)
- BELLONI NICCOLO’ (SIENA)
- MBAKOGU JERRY (TRIESTINA)
- CHIOSA MARCO (VIRTUS ENTELLA)
- MAZZOLO FRANCESCO (VIRTUS VERONA)
- TRONCHIN SIMONE (VIRTUS VERONA)
- RIGGIO CRISTIAN (VITERBESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
- MUSSIS FRANCO GABRIEL (AQUILA MONTEVARCHI)
- TREMOLADA ANDREA (ARZIGNANO V.)
- CRIVELLO ROBERTO (PADOVA)
- GHION ANDREA (CATANZARO)
- DE FRANCO CIRO (FIDELIS ANDRIA)
- SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO)
- VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (GUBBIO)
- BERTASO ALESSIO (IMOLESE)
- SERSANTI ALESSANRO (JUVENTUS NEXT GEN)
- BARBERINI CHRISTIAN (LATINA)
- ROSSETTI LORENZO (LATINA)
- ROMERO NICCOLO’ (LUCCHESE)
- KRAGL OLIVER (ACR MESSINA)
- MULE’ ERASMO (MONOPOLI)
- INGROSSO GABRIELE (PORDENONE)
- FALLANI MATTIA (RECANATESE)
- MARAFINI ANDREA (RECANATESE)
- GHEZZI ANDREA (RENATE)
- ALLIEVI NICHOLAS (RIMINI)
- MENCAGLI FEDERICO (RIMINI)
- CRESCENZI LUCA (SIENA)
- FABRIANI CRISTIAN (TORRES)
- GERMANO UMBERTO (TRIESTINA)
- PIACENTINI MATTEO (TRIESTINA)
- CASAROTTO MATTEO (VIRTUS VERONA)
- NGOM MAMADOU BARA (VIS PESARO)
- ST CLAIR HARVEY WILLIAM (VIS PESARO)
- MASTROPIETRO FEDERICO (VITERBESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
- DI COSMO LEONARDO (TRENTO)
- ALLEGRINI GIACINTO (AUDACE CERIGNOLA)
- DI GAUDIO ANTONIO (AVELLINO)
- TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (AVELLINO)
- BRIGNOLA ENRICO (CATANZARO)
- VERNA LUCA (CATANZARO)
- VENTOLA DANILO (FIDELIS ANDRIA)
- POZIELLO CIRO (GIUGLIANO)
- BALDE HELDER BAFODE (ACR MESSINA)
- DOUMBIA ABDOU (PERGOLETTESE)
- NEGRO STEFANO (PORDENONE)
- SBRAGA ANDREA (POTENZA)
- VENTURI GIACOMO (REGGIANA)
- ROSSO SIMONE (RIMINI)
- MARZIERLI EDOARDO (S. DONATO TAVARNELLE)
- CAMPANI MATTEO (VIS PESARO)
- MARENCO FILIPPO (VITERBESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
- WELBECK MASEKO NANA ADDO (CATANZARO)
- D’ERRICO ANDREA (CROTONE)
- BORG JEAN (FIDELIS ANDRIA)
- ADORNI FEDERICO (IMOLESE)
- PESCHETOLA LORENZO (LATINA)
- SENIGAGLIESI LUCA (RECANATESE)
- RIZZO FRANCESCO (TURRIS)
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.